Giochi, Tar Lombardia: respinge ricorso di una società che gestisce sale bingo. Confermata ordinanza che limita orari delle slot nel Comune di Pavia

“Ritiene il Collegio che la misura adottata sia da ritenersi ragionevole e adeguatamente motivata sia con riferimento allo strumento utilizzato (riduzione di orario), sia con riferimento al merito della riduzione operata. Il Comune di Pavia ha scelto tra le opzioni a sua disposizione, con valutazione che non presta il fianco a censure di irragionevolezza, una soluzione che fosse in grado di allontanare da fenomeni di dipendenza patologica i soggetti più fragili, diminuendone oggettivamente – tramite una limitazione oraria – l’esposizione al rischio. Contemporaneamente, ha inciso su alcune fasce orarie (primo pomeriggio, seconda serata) ritenute maggiormente pericolose per la tipologia di soggetti deboli da salvaguardare, con valutazione anch’essa non irrazionale e quindi non sindacabile in un giudizio volto alla verifica della legittimità dell’atto. D’altra parte, un robusto sostegno alla ragionevolezza e congruità (anche con riferimento alle modalità e all’ampiezza) dell’intervento adottato dal Comune di Pavia è stato offerto anche dai dati afferenti alla rilevante spesa interna pro-capite collegata al gioco d’azzardo, al consistente numero di esercizi commerciali e apparecchiature di gioco lecito esistenti sul territorio comunale, e alla inefficacia delle precedenti misure introdotte, come allegato e documentato dalla difesa dell’amministrazione”. Così, il Tar Lombardia ha respinto il ricorso di una società che si occupa della gestione di sale bingo contro l’ordinanza del Comune di Pavia, datata ottobre 2014, che fissa limiti orari per il funzionamento delle slot. In particolare le fasce in cui è consentita l’entrata in funzione degli apparecchi sono: 10-13 e 18-23. Secondo la difesa del ricorrente la regolamentazione doveva ritenersi illegittima per “eccesso di potere”, poichè il Sindaco di Pavia avrebbe utilizzato in maniera impropria il testo dell’ordinanza per limitazioni permanenti all’orario di funzionamento delle slot. “Il potere sindacale non interferisce con le competenze statali in materia di pianificazione della ricollocazione dei punti delle rete fisica di raccolta del giochi e può senz’altro incidere, in quanto espressione della tutela della comunità locale da parte del suo ente rappresentativo, anche sugli obblighi posti in capo ai concessionari, con riferimento all’asserita necessità di garantire un determinato intervallo di funzionamento giornaliero”, osservano i giudici. cdn/AGIMEG