Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sezione Prima) ha accolto un ricorso contro il Comune di Monza per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento con il quale è stato ordinato al ricorrente la “immediata cessazione dell’attività di gestione degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito mediante il distacco della rete elettrica degli stessi e la loro dismissione”. “Ritenuto – si legge nella sentenza del Tar – che la normativa regionale deve essere interpretata in senso restrittivo, in quanto limitativa dell’iniziativa economica privata; che, pertanto, per trasferimento di sede pare doversi intendere un vero e proprio mutamento di indirizzo civico; che, invece, nel caso di specie, vi è stato un semplice trasferimento materiale da un luogo all’altro, all’interno dello stesso immobile, dei locali adibiti all’esercizio commerciale; che parte ricorrente è esposta, nelle more della trattazione della causa, al pregiudizio grave e irreparabile della cessazione di un’attività essenziale a fini lucrativi; che, pertanto, sussistono le condizioni per la concessione del l’invocata cautela”, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) “accoglie la domanda cautelare, e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25 gennaio 2017”. lp/AGIMEG