Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sezione I) ha accolto la domanda cautelare di Vincimax S.r.l. contro il Comune di Milano per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza con cui si diffida la società “dall’insediamento ed apertura di sala giochi e/o sala scommesse e dalla collocazione di nuove apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito”. Nella sentenza si legge che “ il ricorso pare fondato in quanto l’interpretazione operata dal comune, secondo cui il divieto di nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo lecito riguarda anche terminali non rientranti nelle fattispecie di cui al commi 6 e 7 dell’art. 110 del Tulps, risulta ingiustificatamente estensiva rispetto alla lettera della normativa regionale” e che pertanto “il provvedimento inibitorio emesso dal comune può ritenersi legittimo solo se riferito alla collocazione di ulteriori apparecchi nella sala de qua, non risultando esservi stata soluzione di continuità tra le vecchia e la nuova gestione”. In particolare il Tar evidenzia come “ l’art. 13 del regolamento edilizio impugnato pare illegittimo nella misura in cui estende il divieto stabilito dalla norma regionale anche ai nuovi esercizi ove si raccolgono soltanto scommesse, trattandosi di potestà legislativa – in materia di salute – riservata alla competenza concorrente di Stato e Regione, che non può essere esercitata dal comune in un atto avente le caratteristiche tipiche del regolamento edilizio, specie nel momento in cui la relativa potestà normativa è stata già compiutamente esercitata dalla Regione competente (….). La ricorrente appare esposta al pregiudizio grave e irreparabile di una compromissione in radice dell’attività di raccolta delle scommesse da esercitare e sussistono, pertanto, le condizioni per la concessione dell’invocata cautela”. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha così accolto la domanda cautelare, e sospeso il provvedimento impugnato. cr/AGIMEG