Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla società Easy World (uno dei bookmaker che hanno aderito alla sanatoria prevista dalla Stabilità 2015) sospendendo la decadenza della titolarità per la raccolta delle scommesse a causa del mancato invio dei dati di raccolta effettuati dopo la regolarizzazione. Secondo i giudici amministrativi, l’art. 3, n. 2 della disciplinare della sanatoria ha imposto sì “per i soggetti che non si avvalgono di sistemi informatici l’obbligo di registrazione dei dati relativi a tutte le operazioni inerenti alla raccolta delle scommesse sino al momento dell’effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, ma non ha imposto l’immediata comunicazione di tali dati”. lp/AGIMEG