Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha respinto il ricorso di un titolare di una sala giochi contro il Comune di Napoli per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso dalla Dirigente della Direzione Centrale VIII – Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro del Comune di Napoli, avente ad oggetto la Comunicazione di irricevibilità della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) dell’attività di installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici nel locale. Per il Tar Campania “il provvedimento impugnato – col quale l’amministrazione ha comunicato l’irricevibilità della SCIA relativa all’installazione di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici – evidenzia in motivazione la mancata allegazione della relazione tecnica di asseverazione a firma di un tecnico abilitato e della dichiarazione integrativa a firma del soggetto richiedente, documenti resi obbligatori dal Regolamento “Sale da Giochi e Giochi leciti”, approvato con delibera di consiglio comunale, relativamente al rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili indicati all’art. 6 del Regolamento medesimo”. Per questo motivo il Tar “respinge la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato”. lp/AGIMEG