Giochi, Tar Calabria: revoca concessione se ricevitoria è a rischio di infiltrazione mafiosa

“L’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria ha respinto il ricorso di un rivenditore di generi di monopoli con annessa ricevitoria del Lotto contro il provvedimento di revoca della concessione emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria per interdittiva antimafia. I fatti costitutivi del provvedimento interdittivo, secondo la ricorrente, riguarderebbero esclusivamente la posizione del marito. Nei confronti della ditta la Prefettura di Reggio Calabria aveva emesso l’interdittiva antimafia, cui erano seguite, in rapida successione, l’immediata sospensione della fornitura dei generi di monopolio alla rivendita di tabacchi e alla ricevitoria del lotto adottata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la revoca comunale della SCIA relativa all’attività di installazione di intrattenimento.
Il Tar evidenzia “quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose – l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto”. Per questo motivo il ricorso è ritenuto infondato: “Le censure sviluppate dalla ricorrente, che si prestano ad una valutazione unitaria essendo tra loro strettamente connesse, risultano insufficienti a sovvertire la pregnanza del quadro indiziario ricostruito dalla Prefettura di Reggio Calabria a carico dell’impresa individuale gestita”. Per questi motivi il Tar Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo rigetta. lp/AGIMEG