Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, si è pronunciato in merito al ricorso di un gestore contro il Comune di Bolzano per l’annullamento del provvedimento preso dall’Assessore all’Urbanistica con il quale era stata rigettata la richiesta di cambio di destinazione d’uso del locale da negozio a sala giochi. Il provvedimento di diniego veniva così motivato: “La nuova sala giochi risulta ad una distanza minore di 300 m dall’asilo nido situato nel Comune di Laives ma secondo la parte ricorrente l’asilo ubicato presso un complesso residenziale non rientrerebbe, nel campo di applicazione dell’art. 5bis della disciplina del gioco lecito perché ospita bambini sotto i tre anni nei cui confronti non sussiste alcuna finalità di tutela al fine di prevenire il vizio del gioco”. Per il Tribunale non esiste attualmente una previsione urbanistica che consenta di negare la concessione edilizia per il cambio di destinazione d’uso a sala giochi laddove sia consentito il cambio di destinazione d’uso ad “attività terziaria eccettuato il commercio”, nella quale va ricompresa, senza che sia prevista una specifica disciplina, la sala giochi. In base alla vigente normativa è previsto soltanto il diniego, da parte del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, dell’autorizzazione all’esercizio di sale giochi ubicate in un raggio di 300 metri dai siti qualificati come sensibili ai sensi. In conclusione il ricorso è fondato è va pertanto accolto. mdc/AGIMEG