Home Attualità Giochi e sponsorizzazioni indeducibili, parere del Comitato per la legislazione sul decreto prezzi petroliferi: “Inserire norma nel Testo unico delle imposte sui redditi”

Giochi e sponsorizzazioni indeducibili, parere del Comitato per la legislazione sul decreto prezzi petroliferi: “Inserire norma nel Testo unico delle imposte sui redditi”

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Il Comitato per la legislazione della Camera ha approvato un parere con osservazioni e raccomandazione sul decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, intervenendo anche sul trattamento fiscale di pubblicità e sponsorizzazioni nel settore del gioco legale.

Al centro del rilievo, in particolare, l’articolo 3, comma 4, che prevede la non deducibilità fiscale di alcune spese di sponsorizzazione riconducibili agli operatori di gioco.

La misura fiscale e la sua finalità

L’articolo 3, comma 4, del decreto stabilisce la non deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, delle spese di sponsorizzazione sostenute da soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che svolgono attività informative sul gioco o servizi di comparazione di quote e offerte.

La norma non applica un’indeducibilità generale né introduce sanzioni amministrative autonome. Il suo obiettivo, come chiarito nella relazione illustrativa, è di natura regolatoria: rafforzare l’effettività del divieto di pubblicità per giochi e scommesse introdotto dal “Decreto Dignità”, intervenendo direttamente sulla leva fiscale.

“L’articolo 3, al comma 4, stabilisce la non deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle spese sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo ovvero servizi informativi di comparazione di quote o offerte; come precisato dalla relazione illustrativa, il regime di indeducibilità fiscale delle spese in esame risulta volto ad assicurare la piena osservanza al divieto di pubblicità di giochi e scommesse, sancito dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018;

attesa la portata generale e ordinamentale della disposizione in esame, al fine di assicurare un migliore e più efficace coordinamento normativo con l’ordinamento vigente, essa potrebbe essere riformulata, analogamente alle disposizioni precedenti, in forma di novella all’articolo 108 del d.P.R. n. 917/1986, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR)”.

I rilievi del Comitato

Il Comitato per la legislazione ha esaminato il disegno di legge volto a contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi dei carburanti e ha evidenziato alcuni problemi di coordinamento e tecnica normativa.

In particolare, il Comitato critica soprattutto la “confluenza” di questo decreto-legge in un altro decreto-legge, il n. 133/2026, insieme al decreto n. 153/2026. Ricorda che questa pratica dovrebbe essere utilizzata solo in casi eccezionali, perché può rendere più difficile l’esame parlamentare e compromettere chiarezza e certezza delle leggi.Camera deputatiCamera deputati

Per l’articolo 3, comma 4, che rende fiscalmente indeducibili le spese di sponsorizzazione legate al gioco legale, il Comitato suggerisce di inserirlo direttamente come modifica dell’articolo 108 del Testo unico delle imposte sui redditi, così da coordinarlo meglio con la normativa esistente.

Il testo originario non era accompagnato né dall’ATN né dall’AIR, cioè le analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione.

Il Comitato non boccia il contenuto del provvedimento, ma segnala soprattutto problemi di tecnica legislativa, coordinamento con le norme esistenti e chiarezza. Chiede quindi alcune modifiche all’articolo 2 e all’articolo 3 e, soprattutto, raccomanda a Parlamento e Governo di limitare in futuro la confluenza di un decreto-legge in un altro decreto-legge ai soli casi realmente eccezionali.

Prospettive future

L’indicazione del Comitato per la legislazione costituisce un’osservazione e non una modifica diretta al testo. Spetterà ora alla Commissione di merito valutare se recepire il rilievo e riformulare la norma come modifica organica dell’articolo 108 del TUIR in sede di conversione parlamentare. cdn/AGIMEG

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