Giochi e scommesse: dall’Agenzia delle Entrate codici tributo per il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con una risoluzione, i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27, commi 8 e 9, 28 e 31, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale ndr.) e all’articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Decreto Dignità ndr.). “Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con nota n. 265948 del 31 luglio 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi, ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute ai sensi delle seguenti disposizioni: – articolo 27, comma 8, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in caso di mancata iscrizione al registro unico degli operatori del gioco pubblico (RUOG); – articolo 27, comma 9, del richiamato decreto-legge n. 124 del 2019, se i concessionari per il gioco pubblico intrattengono rapporti contrattuali funzionali alle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel suddetto registro; – articolo 28 del citato decreto-legge n. 124 del 2019, a carico delle società che emettono carte di credito e degli operatori bancari, finanziari e postali, in caso di trasferimento di denaro a favore di operatori che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso; – articolo 31, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 124 del 2019, in caso di mancata chiusura del punto vendita da parte del gestore che risulti debitore dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, in base a una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa; – articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in caso di mancata rimozione degli apparecchi di intrattenimento privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l’accesso al gioco”, si legge nella risoluzione dell’Agenzia. “Tanto premesso, per consentire il versamento delle suddette sanzioni tramite il modello “F24 Accise”, si istituiscono i seguenti codici tributo: • “5473” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 27, comma 8 – d.l. n. 124/2019”; • “5474” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 27, comma 9 – d.l. n. 124/2019”; • “5475” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 28 – d.l. n. 124/2019”; • “5476” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 31, comma 1 – d.l. n. 124/2019”; • “5477” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 9-quater – d.l. n. 87/2018”. In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando: – nel campo “ente”, la lettera “M”; – nel campo “provincia”, nessun valore per i codici tributo “5473” e “5474”; per il codice tributo “5475” la provincia ove è situato il domicilio fiscale del trasgressore; per i codici tributo “5476” e “5477” la provincia ove è situata la sede legale del trasgressore; – nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999); – nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione il campo è valorizzato con “0101”); – nel campo “mese”, nessun valore; – nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”; – nel campo “codice ufficio”, nessun valore; – nel campo “codice atto”, se presente, il codice dell’atto oggetto di definizione”, conclude la risoluzione. cdn/AGIMEG