La norma con la quale sono state introdotte sul mercato italiano dei giochi italiano i terminali per videolotterie, ha inteso sicuramente escludere la commistione tra l’attività di gioco esercitata attraverso le vlt, e altre attività. Con questa premessa l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione centrale accertamento e riscossione – ha risposto con una nota del marzo scorso al quesito di un Comune recante richiesta di chiarimenti in merito a una sala giochi con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande “quale attività accessoria e servente rispetto a quella di offerta di gioco pubblico”. Nello specifico, poichè la medesima ditta che esercita l’attività di sala giochi e annessa somministrazione, è intestataria anche di licenza per l’attività di gioco tramite VLT da svolgersi nei medesimi locali, il Comune ha chiesto delucidazioni sull’eventuale rilascio dell’autorizzazione all’installazione del cartellone pubblicitario contenente l’indicazione di “Ric. N. PD 51084 Sisal, Superenalotto, Win for life” nonché di ulteriori attività quali ricariche telefoniche o ricarica pay Cartasì, pagamento bollette, etc. svolte all’interno dei medesimi locali”, e se nei locali suddetti possa essere altresì svolta l’attività di allietamento/intrattenimento. L’Agenzia delle Dogane ha quindi precisato”che la problematica si pone esclusivamente in relazione agli apparecchi VLT presenti nella sala giochi dove è altresì svolta l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per le sale VLT, l’articolo 12, comma 1, punto 2, lettera I del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevede che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico. Coerentemente con la predetta statuizione l’articolo 9, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto direttoriale 22 gennaio 2010, ha indicato i luoghi di possibile installazione degli apparecchi VLT. Ciò premesso – spiega l’ADM – si ritiene che i chiarimenti in merito alla natura delle ulteriori attività da svolgersi nei medesimi locali ove si svolgono attività di gioco tramite VLT, siano prodromici e necessari al fine di rispondere al 1° dei quesiti posti, concernente il contenuto del cartellone pubblicitario. La norma ha inteso sicuramente escludere la commistione tra attività di gioco pubblico esercitate tramite VLT ed altre attività, consentendo, oltre al gioco, la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzata non in via autonoma ma come attività meramente accessoria e servente rispetto all’offerta di gioco pubblico, sempreché l’accesso all’area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l’offerta di gioco e l’area di somministrazione non risulti situata immediatamente dopo l’ingresso al locale”. rg/AGIMEG