“Per ogni lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, analogamente a quanto avviene per i lotti di biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea fisiche, deve essere previsto un numero predeterminato di lotti di giocate, eventualmente integrabili in ognuno dei quali deve essere individuata una massa premi complessiva che assicuri, mediamente per tutte le lotterie ad estrazione istantanee attive, sia con partecipazione a distanza che fisiche, globalmente intese, valori di restituzione della raccolta in vincite non superiori al 75%, nonché una struttura premi definita per categoria di vincita. All’interno dei singoli lotti che per ragioni di sicurezza, possono essere distribuiti anche contemporaneamente, l’individuazione delle giocate vincenti avviene per il tramite del sistema di elaborazione del concessionario mediante una meccanismo di generazione casuale.” questa la modifica apportata dall’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, a firma di Luigi Magistro, all’articolo 9 punto 2, del decreto direttoriale del 17 maggio 2011. mdc/AGIMEG