Assoluto divieto per i concessionari e per tutti i soggetti della filiera di gioco di fare qualsiasi tipo di comunicazione commerciale, audiovisive, radiofoniche, su stampa o altro mezzo anche online, sulle attività di gioco. Sanzioni previste, per chi violerà queste disposizioni, da 50mila a 500mila euro. E’ quanto prevede un emendamento al ddl Bilancio presentato da un gruppo di senatori del Movimento 5 Stelle, con primo firmatario Endrizzi. Ecco il testo integrale:
“Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Nell’ambito dei bandi di gara per le concessioni di cui al comma 2, in tema di giochi d’azzardo e scommesse, deve essere previsto l’assoluto divieto, per i concessionari e per tutti i soggetti della filiera del gioco, di porre in essere:
a) comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, sulla stampa periodica o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, dirette o indirette, che inducano all’acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive e affini, o ad attività, anche online, comunque denominate, finalizzate alle riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente o in modo preponderante dal caso.
b) qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di gioco con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia online;
c) campagne di sensibilizzazione che diffondano logo, ragione sociale o affidate ad esponenti della filiera del gioco e delle scommesse.
3-ter. La violazione del divieto di cui al comma 3, lettere a) e b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall’entrata in vigore della presente legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.
3-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all’attuazione del comma 3, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 3-ter”. es/AGIMEG