Il Tar Lazio annulla il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rifiutato a un gestore l’inscrizione al registro Ries. La vicenda risale al 2013, quando ADM ha disposto la cancellazione il titolare della società da registro, dopo aver riscontrato che nei confronti del titolare era stato avviato un processo penale per frode informatica, secondo l’accusa aveva “manomesso il sistema telematico di giuoco coordinato con i monopoli di Stato”. Alcuni mesi dopo, però, il titolare ha chiesto di essere iscritto nuovamente sostenendo di non essere stato “condannato per il reato oggetto della richiesta di rinvio a giudizio”, e allegando come prove un certificato per carichi pendenti “in cui risultava che a far data dal 1 gennaio 2008 non vi erano iscrizioni a proprio carico”, e un certificato del casellario giudiziale “dall’esito negativo”. L’ADM tuttavia ha respinto la richiesta “continuando a ritenere valida la documentazione istruttoria sui carichi pendenti a suo tempo reperita in occasione della cancellazione dell’iscrizione”. Per il Tar, tuttavia, il provvedimento di rifiuto è viziato da “eccesso di potere”, visto che l’Amministrazione non ha “considerato che la posizione giuridica dell’istante (…) era mutata rispetto a quella tenuta presente al momento del precedente provvedimento”. E ancora, il Tar spiega che “il provvedimento impugnato non ha natura di atto meramente confermativo di un precedente provvedimento poiché l’amministrazione ha di fatto omesso di compire la necessaria attività istruttoria alla luce delle circostanze sopravvenute documentate dall’istante idonee a dimostrare come, nella specie, fossero verosimilmente mutati i presupposti fattuali posti a base della procedente cancellazione dell’iscrizione dall’elenco”. lp/AGIMEG