Comma 7, in Gazzetta Ufficiale il Testo unico sugli adempimenti fiscali: 60 giorni per versare dopo i controlli

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Testo unico sugli adempimenti e gli accertamenti fiscali previsto dalla riforma fiscale, di cui alla legge n. 111/2023, che riguarda anche il settore del gioco.

Per il comparto, il decreto interviene sull’imposta sugli intrattenimenti, in particolare sugli apparecchi e congegni per il gioco lecito. La principale novità, in particolare, è contenuta nell’articolo 323, che disciplina i controlli sui versamenti delle imposte e l’iscrizione a ruolo delle somme non pagate.

Controlli e iscrizione a ruolo: termine da 30 a 60 giorni

La modifica più rilevante, in particolare, riguarda il termine concesso al contribuente per versare le somme richieste dopo i controlli automatici: passa da 30 a 60 giorni, in linea con le nuove regole generali sugli avvisi di pagamento.

Inoltre, è stata eliminata dal testo la parte relativa alla riduzione delle sanzioni, perché la disciplina sanzionatoria sarà trasferita nel nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al D.lgs. n. 173/2024.

Il testo integrale in Gazzetta Italiana

ART. 322 – Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito

(articolo 14-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente, in particolare, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite, poi, le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

ART. 323 – Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici

(articolo 14-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 322, comma 1, risultano dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica, nello specifico, il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta.

3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell’articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le somme dovute, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 322, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, in particolare, la sanzione è applicata nella misura di cui all’articolo 69-viciesquinquies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

ART. 324 – Disposizioni in materia di recupero dell’IVA sugli intrattenimenti

(articolo 14-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 322 e 323 possono essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dai predetti articoli 322 e 323 si applicano le disposizioni in materia di IVA.

ART. 325 – Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

(articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d’imposta di cui all’articolo 25 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, nonché per le modalità e i termini di pagamento dell’imposta liquidata ai sensi degli articoli da 322 a 324, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.

ART. 326 – Rivalsa

(articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Salvo per i casi di liquidazione forfetaria dell’imposta, inoltre, i soggetti indicati all’articolo 25 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi dell’imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.

2. I prezzi degli intrattenimenti e delle altre attività devono, in particolare, essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall’importo dell’imposta che sui prezzi stessi è dovuta.

ART. 327 – Concessione del servizio

(articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. L’Agenzia delle entrate può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione, l’accertamento dell’imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori.Gazzetta Ufficiale

2. Con la convenzione di cui al comma 1, è riconosciuto, in particolare, alla Società italiana degli autori ed editori un compenso annuo per le attività svolte.

ART. 328 – Vigilanza

(articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. La vigilanza, agli effetti della presente sezione, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività compete:

a) ai funzionari dell’amministrazione finanziaria muniti di speciale tessera di riconoscimento;

b) agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa della Guardia di finanza;

c) al personale del concessionario di cui all’articolo 327, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di un’adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze.

2. A tal fine al personale di cui al comma 1 è consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette a imposta previa esibizione:

a) per il personale di cui al comma 1, lettere a) e c), di speciale tessera di riconoscimento come previsto dall’articolo 330, comma 1;

b) per gli ufficiali della Guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;

c) per i sottufficiali e militari di truppa, dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.

3. Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei commi 1 e 2, è in facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l’accertamento della base imponibile.

4. Gli impresari e organizzatori devono rilasciare, in particolare, per ciascun luogo di intrattenimento o di attività soggetti a imposta due tessere gratuite a disposizione dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio.

5. Gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di intrattenimento o di attività di cui al comma 4 devono mettere a disposizione del Ministero e degli uffici delle Agenzie fiscali competenti per territorio un posto di prima categoria.

6. Le tessere e gli ingressi contemplati dai commi da 1 a 5, in particolare, sono esenti dall’imposta.

ART. 329 – Dichiarazione di effettuazione di attività

(articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette a imposta sugli intrattenimenti devono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, inoltre, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell’imposta presumibilmente dovuta.

ART. 330 – Accertamento delle violazioni, termini di decadenza e rimborsi

(articoli 37 e 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. La constatazione, agli effetti dell’articolo 156, delle violazioni alle disposizioni della presente sezione, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonché agli agenti dell’ufficio accertatore, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dal competente ufficio dell’amministrazione finanziaria.

2. Le somme riscosse per le sanzioni pecuniarie, in particolare, previste al titolo V, capo II, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

3. L’accertamento dell’imposta sugli intrattenimenti e delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni devono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

4. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, nello specifico, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente o indebitamente pagate.

cdn/AGIMEG