E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Vorarlberg (Austria) il 28 gennaio.
“Se il principio del [ne] bis in idem, quale garantito dall’articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la competente autorità amministrativa penale di uno Stato membro infligga a una persona una sanzione pecuniaria per violazione di una disposizione della normativa sul gioco d’azzardo qualora un procedimento avente ad oggetto l’imposizione di una sanzione amministrativa svolto in precedenza contro la stessa persona per violazione di un’altra disposizione della normativa sul gioco d’azzardo (o, più in generale, di una normativa nell’ambito dello stesso settore giuridico) e vertente sugli stessi fatti sia stato archiviato definitivamente a seguito dello svolgimento di un’udienza durante la quale sono state assunte prove”, si legge nella Questione pregiudiziale.
Le parti in causa: Ricorrente NK e Autorità convenuta Bezirkshauptmannschaft Feldkirch. cdn/AGIMEG