La Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Piemonte riguardo all’art. 135, comma 1, lettera q-quater, del Codice del Processo Amministrativo. Questo articolo stabilisce la competenza esclusiva del TAR del Lazio per le controversie riguardanti provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.
La decisione è giunta a seguito di un ricorso promosso da due operatori di gioco contro il silenzio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla richiesta di cambio del concessionario per la gestione di due sale bingo nel Piemonte. Il TAR Piemonte aveva sollevato dubbi di costituzionalità, sostenendo che la devoluzione della competenza al TAR Lazio violasse vari articoli della Costituzione, tra cui il principio di ragionevolezza, il diritto al giudice naturale, e la competenza territoriale dei tribunali amministrativi.
La Corte, presieduta da Giovanni Amoroso, ha ritenuto che la questione sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione fosse inammissibile per mancanza di motivazione adeguata. Le altre questioni, riguardanti gli articoli 3, 25, 76 e 125 della Costituzione, non fossero fondate. La Corte ha argomentato sostenendo che la ratio della concentrazione della competenza in capo al TAR Lazio sarebbe «la spiccata specialità, la particolare rilevanza nazionale, e la centralizzazione amministrativa nella gestione del settore dei giochi in funzione della salvaguardia della continuità delle entrate erariali derivanti dal gioco pubblico e dell’esigenza di omogeneizzazione dell’azione amministrativa in applicazione di norme di legge che bilanciano sull’intero territorio nazionale il diritto di iniziativa economica privata e l’interesse fiscale con il diritto alla salute». Da ciò anche la «necessità di una tendenziale uniformità della giurisprudenza amministrativa fin dalle pronunce di primo grado e la sussistenza di esigenze di unitarietà, coordinamento e direzione».
La sentenza ha ribadito che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha competenze che non sono meramente locali ma hanno rilevanza nazionale, quindi la competenza centralizzata non rappresenta un irragionevole stravolgimento della giustizia amministrativa territoriale. ac/AGIMEG