“Al danno paventato dall’appellante si contrappone l’interesse pubblico alla prudente gestione del settore della commercializzazione dei giochi pubblici, notoriamente di interesse della malavita organizzata”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha respinto un ricorso contro la Questura di Reggio Calabria per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Calabria, sede di Reggio Calabria, concernente l’annullamento del decreto emesso dalla Questura con è stata respinta l’istanza intesa ad ottenere il rilascio della licenza di P.S. per l’autorizzazione alla commercializzazione dei giochi pubblici. lp/AGIMEG