Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha respinto il ricorso proposto dalla s.r.l. Allstar s.r.l. nei confronti del Comune di Bolzano per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.R.G.A. – Sezione autonoma provincia Bolzano concernente l’accertamento di intervenuta decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco VLT. Il CdS “ritenute condivisibili le motivazioni poste a base dell’impugnata ordinanza reiettiva dell’istanza cautelare proposta in primo grado, non incrinate in modo decisivo dai motivi d’appello e considerato che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado cautelare, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico della parte appellante” respinge l’appello cautelare e, per l’effetto, conferma l’ordinanza reiettiva di primo grado, lp/AGIMEG