“L’autorizzazione della Questura è intervenuta il 13 febbraio 2017, così che alla data di entrata in vigore della normativa regionale non poteva dirsi operativa (nei confronti di una sala giochi ndr) perché non ancora dotata dei titoli abilitativi necessari”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso di un esercizio commerciale di Fontanelle, in provincia di Treviso, a cui non è stata concessa l’autorizzazione per offrire gioco in quanto “incompatibile” per luogo di ubicazione con quanto disposto dall’art. 54 della legge regionale del Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016 che indica le distanze dai luoghi sensibili. Il ricorrente ha evidenziato come la richiesta fosse stata avanzata nel novembre 2016, mentre la legge regionale è entrata in vigore il mese successivo, ma il CdS ha sottolineato come all’epoca dell’entrata in vigore della Legge regionale la Questura non avesse ancora rilasciato l’autorizzazione: “l’autorizzazione di polizia era stata rilasciata esclusivamente in relazione ai profili dell’ordine e della sicurezza pubblici; la precedente autorizzazione di polizia era riferita ad un’attività non più in esercizio e comunque concernente giochi di cui all’art. 86, I comma del TULPS e dunque non a giochi d’azzardo”. Per il CdS dunque è evidente la “correttezza del comportamento del Comune di Fontanelle e la legittimità del provvedimento contestato” e per questi motivi il ricorso va respinto. lp/AGIMEG