Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha respinto un ricorso per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, concernente la revoca dell’autorizzazione per l’attività di commercializzazione dei giochi pubblici e di raccolta di gioco mediante apparecchi slot e vlt. “Considerato che la natura – gestione di giochi e scommesse ippiche – della attività già autorizzata in capo alla appellante, ha connotati di particolare sensibilità, sicché è pienamente giustificato un penetrante controllo sulla compagine societaria e sugli amministratori del soggetto societario relativo; Rilevato che, alla data della revoca, come il primo giudice ha osservato, uno degli amministratori ed un dipendente erano destinatari di misure restrittive della libertà personale per i delitti di usura ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria; Rilevato che la fuoriuscita dalla compagine societaria di tali soggetti è avvenuta solo dopo la notifica della impugnata revoca, all’evidente fine di cercare un rimedio alla situazione di ritenuta perdita del requisito della buona condotta; Ritenuto, anche tenuto conto del contesto territoriale in connessione con il settore – gestione di denaro per giochi e scommesse – in cui l’autorizzazione ha operato, che non emergano gli elementi tipici del “fumus boni iuris””, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l’appello cautelare. lp/AGIMEG