“Appare prevalente l’interesse pubblico generale a che non prosegua, fino ad un accertamento ben più approfondito in giudizio, estesa attività di gestione di giochi e scommesse da parte di un soggetto non inverosimilmente ritenuto dalle autorità di sicurezza come collegato alla criminalità mafiosa”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha respinto la richiesta di misure cautelari temporanee della Società Romagna Giochi contro la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Emilia Romagna – Bologna, sezione I, concernente un’interdittiva antimafia. “Considerato che il provvedimento impugnato in primo grado ha ampiamente evidenziato collegamenti personali, familiari e societari con esponenti contigui a personalità talora di spicco di organizzazioni mafiose, non superati dalle pur articolate deduzioni dell’appellante, specie nella presente fase di sommaria delibazione; Ritenuto, in particolare, che in molti precedenti il Consiglio di Stato ha evidenziato l’irrilevanza di cambiamenti anche importanti nella struttura societaria, come a prima vista appare in questa sede, volti a prevenire o evitare gli effetti di misure interdettive antimafia attese o annunciate”, il CdS respinge la richiesta di misure cautelari temporanee e fissa per la discussione collegiale la camera di consiglio del 21 dicembre 2017. lp/AGIMEG