Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto un ricorso contro il distanziometro a Cagliari. Nel dettaglio, il ricorso era stato presentato da una sala giochi per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Sardegna Cagliari concernente l’annullamento dell’Ordinanza con la quale il TAR ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento con il quale è stata ordinata la cessazione immediata dell’attività di sala giochi nell’immobile sito in Cagliari, in quanto non rispetta il limite stabilito della distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili. “Ritenuto che il ricorso non sia prima facie assistito da fumus boni iuris; ritenuto, quanto al periculum in mora, che, nella comparazione degli interessi, allo stato, sia preminente l’interesse pubblico al rispetto dei limiti imposti all’apertura di sale da giochi, avendo peraltro la società ricorrente avanzato anche istanza risarcitoria” il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l’appello. lp/AGIMEG