Giochi, Cassazione: “in tema di gioco d’azzardo la mancata esposizione tabella giochi proibiti configura il reato”

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del tribunale di Asti che aveva assolto un titolare di una sala giochi per “insussistenza del fatto” per non aver esposto né esibito la tabella dei giochi proibiti nel suo locale. La sentenza è stata impugnata in Cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti. “Per il ricorrente la formula assolutoria risulta del tutto distonica rispetto alla fattispecie criminosa oggetto di contestazione; e infatti, il reato contestato stabilisce in maniera del tutto chiara ed inequivoca che nei locali pubblici il titolare debba esporre la tabella dei cosiddetti giochi proibiti, e tale obbligo prescinde dal fatto che ivi si pratichino o meno giochi proibiti”. Per la Cassazione “il ricorso è fondato: in tema di gioco d’azzardo, la mancata esposizione della tabella dei giochi d’azzardo e proibiti configura il reato previsto dall’art. 110, comma primo, T.u.l.p.s. (…). Atteso che la circostanza che all’interno del locale si svolgessero partite di Texas hold’em non escludeva l’obbligo del titolare dell’esercizio pubblico di provvedere comunque all’esposizione della c.d. tabella dei giochi proibiti. A tal proposito deve, invero, ricordarsi che l’art. 110 del testo unico non va interpretato in senso letterale, ma in senso logico-giuridico per cui tutti i pubblici esercizi hanno l’obbligo di esporre la tabella sopra indicata: infatti, la terminologia “sale da biliardo o da gioco” va intesa in senso comune e cioè come luogo ove, oltre alle varie attività consentite, possa giocarsi anche al biliardo o ad altri giochi leciti e non già, in senso specifico, e cioè esercizio pubblico destinato esclusivamente allo svolgimento di quei giochi. Ne deriva che i due precetti – della esposizione della tabella e della visibilità della stessa nell’esercizio – vanno rispettati in tutti i pubblici esercizi autorizzati allo svolgimento dei giochi”. Per questo motivo la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviata alla Corte d’appello di Torino. lp/AGIMEG