La Corte di Cassazione ha stabilito che è ‘infondato’ il ricorso di un titolare di una sala giochi di Locri contro il sequestro di tre “apparecchi Totem che consentivano l’accesso abusivo ai giochi d’azzardo in violazione della legge” posti all’interno del locale. Il ricorrente aveva lamentato una violazione dell’articolo 355 del codice di procedura penale, relativo al sequestro, ma i supremi giudici hanno evidenziato che ” il provvedimento avrebbe perso efficacia per mancata convalida in termini, essendo state indicate nell’originale soltanto date successive alla scadenza del termine di convalida. Si tratta della riproposizione di una doglianza rappresentata al Tribunale del riesame, il quale, nell’impugnata ordinanza, l’ha respinta rilevando che, benché il decreto del PM non rechi
l’attestazione del deposito in cancelleria, la sequenza dei successivi atti connessi attesta la
tempestività della convalida. Infatti risulta che il sequestro è stato effettuato il 29 luglio 2015 alle ore 16:20, laddove il decreto di convalida è datato 31 luglio 2015 ed è stato trasmesso alla polizia giudiziaria perché provvedesse alla sua notifica lo stesso giorno alle ore 13:21, come emerge dal rapporto di verifica della trasmissione a mezzo fax, e quindi entro le quarantotto ore dal sequestro”. lp/AGIMEG