Giochi, Cassazione: “La sospensione della pena si applica ai soli tossicodipendenti, non ai ludopati”

La ludopatia non può essere equiparata alla tossicodipendenza, almeno non ai fini della richiesta della sospensione di una pena detentiva. E’ quanto stabilisce la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dichiarando infondato il ricorso intentato da un soggetto cui già la Corte d’Appello di Torino aveva negato il beneficio sottolineando – tra le altre cose – che l’imputato incorreva in alcune cause ostative. Ma per la Suprema Corte la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva ha “carattere eccezionale”, e pertanto “si applica ai soli condannati affetti da tossicodipendenza. Ne consegue che tale disciplina non è applicabile ai soggetti affetti da ludopatia o da dipendenze, ancorché assimilabili, differenti dalla tossicodipendenza”. I giudici sottolineano che “l’esclusione della ludopatia dal beneficio sospensivo (…) non discende dalla rilevanza nosografica di tale disturbo compulsivo – non essendo contestabile il suo inquadramento come disturbo psichico alla stregua dei parametri elaborati dal DSM V, che costituisce l’ultima versione del Manuale diagnostico dei disturbi mentali, pubblicato a cura dell’American Psychiatric Association (APA) – ma dalla natura della disciplina invocata, espressamente prevista per le sole ipotesi di dipendenza da sostanze stupefacenti”. A nulla è valso il fatto che l’imputato avesse avviato un percorso di recupero presso la ASL: la documentazione prodotta dall’uomo “non appare idonea a ipotizzare, sul piano clinico, un’equiparazione di tali condizioni patologiche (…) limitandosi la certificazione rilasciata dall’ASL T04 ad attestare che era stato avviato un percorso di supporto psicologico fondato su colloqui periodici, senza entrare nel merito del disturbo psichico dal quale il condannato risultava affetto”. gr/AGIMEG