La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza di sequestro preventivo ad un CTD affiliato a Betsolution4U Ltd. La Procura Generale ha ritenuto la normativa italiana in contrasto con il diritto comunitario e ha chiesto di accogliere il ricorso della difesa del CTD collegato a Betsolution4U Ltd. La sentenza della Corte di Cassazione, annullando con rinvio l’ordinanza di sequestro preventivo, ha di fatto sancito la discriminazione perpetrata ai danni della Betsolution4U Ltd a causa della clausola disciplinata dall’art. 25 dello Schema di atto di convenzione del bando Monti del 2012, costituente una restrizione delle libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi transfrontalieri ai sensi degli arti. 49 e 56 Tfue. Spetterà ora al giudice di merito l’applicazione dei principi di diritto che la Cassazione indicherà nelle motivazioni di prossima pubblicazione. La sentenza costituisce la prima pronuncia a favore del bookmaker Betsolution4U Ltd e dei suoi CTD da parte della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla discriminazione subita a causa del bando Monti del 2012.
In novembre sono già’ fissati in un’unica udienza in Cassazione altri nove ricorsi che verranno decisi sulla scorta degli stessi principi di diritto. lp/AGIMEG