La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Sassari di improcedibilità per intervenuta prescrizione nei confronti di due soggetti per avere rispettivamente realizzato e distribuito biglietti della lotteria istantanea “Gratta e vinci”, esercitando così abusivamente l’organizzazione di giochi riservati allo Stato. La sentenza è stata impugnata dal Procuratore Generale presso la corte d’appello di Sassari: per la Cassazione “la condotta contestata risulta rientrare all’interno del comma 2 dell’art. 4 della legge 401/89 ove si prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque eserciti abusivamente l’organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario. La decisione impugnata ha errato laddove, considerando il fatto contestato quale ipotesi contravvenzionale, ne ha dichiarato l’estinzione per prescrizione ritenendo maturato il relativo termine mentre, a fronte della natura delittuosa della condotta, la prescrizione dovrebbe maturare, in riferimento alle due date di consumazione indicate, il 25/02/2017 ed il 15/04/2017”. Per i supremi giudici “il ricorso è fondato e la sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Sassari”. lp/AGIMEG