La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata dalla Automatic Games, che aveva proposto un ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, a carico della società contribuente, esercente attività di noleggio di apparecchi da gioco, a seguito di rideterminazione del reddito d’impresa, per effetto della contestazione di ricavi non dichiarati, per maggiori imposte dovute in relazione all’anno d’imposta 2007 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente. Nella specie, dalla stessa esposiziome nel presente ricorso per cassazione e dall’esame degli atti, si evince che l’appellante, chiedendo l’annullamento della decisione di primo grado, contestava la motivazione e l’erronea valutazione operata dai giudici della CPR, sia in ordine alla ricostruzione dell’imponibile e dei ricavi complessivi lordi e di quelli da suddividere tra l’esercente’ ed il gestore, sia in ordine al mancato riconoscimento della detraibilità dai ricavi dei recuperi forfettari, dei furti e degli anticipi sugli incassi. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. Abruzzo”. lp/AGIMEG