dai nostri inviati a Bari – “Tra i Soggetti Obbligati a Segnalazioni sospette sono coloro la cui attività è subordinata a specifici presupposti di legge (es. autorizzazioni, iscrizione ad albi, ecc.), nel cui ambito rientra il settore del gaming: gestione case da gioco, offerta giochi, scommesse e pronostici attraverso le reti internet, telematiche e di telecomunicazione, offerta di giochi e scommesse su rete fisica”. E’ quanto evidenzia Giorgio Salvo, già Direttore delle sedi di Bari e Trento di Banca d’Italia, sottolineando come “in base all’art. 41 del d.lgs.231/07, il soggetto destinatario della norma è tenuto a effettuare la segnalazione se sa (conoscenza anche se solo presunta, senza certezza giuridica), se sospetta (semplice sospetto) o se ha motivi ragionevoli per sospettare”. In questo contesto “costituiscono riciclaggio: la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi; l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni che provengono da un’attività criminosa; l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa; l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. Le segnalazioni sono trasmesse in via telematica tramite un apposito portale della Banca d’Italia (INFOSTAT-UIF)”. Il Decreto del Ministro dell’Interno del 17 febbraio 2011 contiene gli indicatori di anomalia che si applicano alle attività di cui all’art. 14 del d.lgs 231/07 (che comprendono l’offerta di giochi, scommesse e pronostici attraverso le reti internet, telematiche e di telecomunicazione). lp/AGIMEG