“In relazione alla trasmissione dei dati in oggetto utilizzando le apposite schermate del servizio telematico “Antiriciclaggio” – messe a disposizione dei Concessionari nell’area riservata sul sito web dell’Agenzia -, si segnala la necessità di comunicare i relativi dati entro il 31 gennaio”. Lo si legge in una nota pubblicata dall’Adm.
“Con l’occasione – si legge – si rammenta che la recente modifica normativa – art. 1, comma 898, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che ha modificato il comma 1 dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevedendo l’innalzamento da 1.000 a 3.000 euro del limite ivi previsto – riguarda esclusivamente la soglia per l’utilizzo del denaro contante e non anche per l’adeguata verifica dei soggetti. Ne consegue che permangono a carico dei soggetti obbligati, e quindi di codesti concessionari – gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n.231/2007”. lp/AGIMEG