Gazzetta Ufficiale, Regione Abruzzo: riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per i locali che rinunciano alle slot

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 24 dell’Abruzzo sull’Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale ai principi di liberta’ di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonche’ in materia di B&B «Bed and breakfast». Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d’aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021). Nel testo la sostituzione dell’art 13 della legge regionale n. 37/2020.

“L’art. 13 della legge regionale 7 febbraio 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni), e’ sostituto con il seguente: «Art. 13 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita’ produttive).- 1. Per il periodo di imposta 2021-2022-2023, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) e’ ridotta di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo «No Slot-Regione Abruzzo» di cui all’art. 9. 2. L’agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed e’ concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». 3. L’agevolazione fiscale di cui al comma 1 e’ cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d’importo complessivo concedibile ai sensi dell’art. 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1407/2013. 4. L’agevolazione fiscale di cui al comma 1 e’ applicabile alla sola aliquota ordinaria dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) e non e’ cumulabile con altre agevolazioni fiscali regionali.»”, si legge nel testo. cdn/AGIMEG