E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Capienze approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. In particolare, per quanto riguarda lo sport la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso. “2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non puo’ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non puo’ essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.”, si legge nel testo. cdn/AGIMEG