Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto 21 giugno 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull'”Approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia per l’anno di imposta 2020″. Ecco il testo:
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in
particolare i commi da 559 a 572, che istituiscono l’imposta locale
sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) che si applica dal 1°
gennaio 2020 alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi
nonche’ alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il
consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal
territorio dell’Unione europea;
Visto il comma 565, del predetto art. 1 della legge n. 160 del
2019, che prevede che la dichiarazione dell’imposta e’ presentata dai
soggetti passivi al comune, anche in modalita’ non telematica, entro
il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono
effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati
necessari per determinare l’imposta dovuta;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16
dicembre 2020, concernente il funzionamento dell’imposta locale sul
consumo di Campione d’Italia;
Visto l’art. 1, comma 847, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
che ha modificato l’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, relativo al principio di territorialita’ dell’imposta locale
sul consumo di Campione d’Italia applicabile alla fornitura di beni e
alle prestazioni di servizi;
Visto l’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE –
regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Considerata la necessita’ di avvalersi, per la trasmissione della
dichiarazione telematica ai fini dell’imposta locale sul consumo di
Campione d’Italia (ILCCI), dei servizi di identificazione digitale e
di verifica dei codici fiscali dell’Agenzia delle entrate;
Decreta:
Art. 1
Approvazione del modello
1. E’ approvato, con le relative istruzioni, il modello, allegato
al presente decreto, di dichiarazione dell’imposta locale sul consumo
di Campione d’Italia (ILCCI), per l’anno d’imposta 2020, di cui
all’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e
all’art. 24 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16
dicembre 2020, da presentare entro il 30 giugno 2021.
Art. 2
Composizione del modello
1. Il modello di dichiarazione dell’ILCCI, predisposto per l’anno
d’imposta 2020 secondo quanto previsto dall’art. 28 del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2020, e’ composto
da:
a. il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al
trattamento dei dati personali;
b. i quadri A e Z.
Art. 3
Modalita’ di indicazione degli importi
1. Nel modello di dichiarazione gli importi devono essere indicati
in unita’ di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione
decimale e’ pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per
difetto se inferiore a detto limite.
Art. 4
Presentazione della dichiarazione in formato cartaceo
1. Il modello di dichiarazione e’ disponibile in versione pdf
editabile sul sito internet del Ministero dell’economia e delle
finanze https://www.finanze.gov.it/
2. E’ altresi’ autorizzato l’utilizzo del modello prelevato da
altri siti internet a condizione che abbia le medesime
caratteristiche tecniche del modello di cui al precedente comma 1 e
rechi l’indicazione del sito dal quale e’ stato prelevato nonche’ gli
estremi del presente decreto.
3. La dichiarazione in formato cartaceo e’ presentata direttamente
all’Ufficio tributi del comune di Campione d’Italia; la dichiarazione
puo’ essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata
senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura
«Dichiarazione ILCCI 2020», indirizzata all’ufficio tributi del
comune di Campione d’Italia. La dichiarazione puo’, altresi’, essere
trasmessa mediante posta elettronica certificata al comune di
Campione d’Italia.
4. I contribuenti non residenti in Italia e non identificati
mediante codice fiscale presentano la dichiarazione in formato
cartaceo.
Art. 5
Presentazione della dichiarazione in modalita’ telematica
1. La presentazione della dichiarazione in modalita’ telematica e’
effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della
trasmissione telematica, di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, attraverso apposita applicazione gestita dal Ministero
dell’economia delle finanze, presente nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Le
istruzioni per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione
sono presenti sul sito del Dipartimento delle finanze
(www.finanze.gov.it).
2. E’ fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica, di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta
su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con
il presente provvedimento.
Art. 6
Trattamento dei dati
1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista
dall’art. 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 e
dall’art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – e’
individuata nell’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n.
160 e nell’art. 24 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 16 dicembre 2020.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze assume il ruolo di
titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione
in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e
messa a disposizione della dichiarazione al comune di Campione
d’Italia. Il comune di Campione d’Italia e’ Titolare del trattamento
dei dati personali a partire dal momento in cui ha a disposizione la
dichiarazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale
del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale e’ affidata la
gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria e del
sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze,
designato per questo responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero
dell’economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di
dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di
autenticazione all’area riservata del sito dell’Agenzia delle
entrate, per l’accesso all’applicazione ivi disponibile, e dei
servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA.
L’Agenzia delle entrate e’, pertanto, designata responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE)
2016/679 limitatamente alle fasi citate.
3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di
dichiarazione sono descritte nell’informativa sul trattamento dei
dati personali del modello medesimo.
4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione
dei dati personali (art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento
(UE) 2016/679), il Dipartimento delle Finanze conserva i dati oggetto
del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire
l’esercizio del potere di accertamento da parte del Comune di
Campione d’Italia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto
previsto dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
5. Nel rispetto del principio di integrita’ e riservatezza dei dati
personali oggetto di trattamento (art. 5, paragrafo 1, lettera f),
del regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di
dichiarazione ILCCI deve essere effettuata esclusivamente mediante le
modalita’ descritte nel presente decreto.
cdn/AGIMEG