Slitta al 31 dicembre 2025 la scadenza per l’approvazione dei Testi unici, previsti dalla Delega fiscale, di riordino delle disposizioni che regolano il sistema tributario. E’ quanto previsto dalla Legge sulla “Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tra i nove nuovi Testi unici proposti dal Governo ed approvati in Consiglio dei Ministri ci sono quelli relativi alle sanzioni tributarie amministrative e penali e ai tributi erariali minori, nei quali è compresa l’imposta sugli intrattenimenti.
Il testo unico tributi erariali minori riguarda i tributi erariali diversi da quelli la cui disciplina è trasfusa in altri testi unici attuativi della delega. Tra i tributi interessati dal provvedimento, al Titolo II del testo, anche la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti che riguarda apparecchi da gioco senza vincita in denaro, case da gioco e spettacoli.
Il testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali raccoglie, invece: i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione; le leggi d’imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai; le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
Art. 1
Proroga di termine
1. All’articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
L’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023 (Delega fiscale) stabilisce che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 1; abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. cdn/AGIMEG