Gazzetta Ufficiale: ecco il nuovo regolamento su scommesse sportive ed eventi non sportivi. Il TESTO INTEGRALE

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi.

Il decreto è composto da 22 articoli ed andrà in vigore a partire dal 30 giorno dalla pubblicazione in Gazzetta, quindi dal 28 ottobre 2022.

Ecco il testo integrale del decreto:

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 88 del  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773
recante Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina
la procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte  dell'autorita'
di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse; 
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina   delle
attivita' di gioco; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina  l'imposta  unica
sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma  dell'articolo  1,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; 
  Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999,  n.  133,
in base al quale, con riferimento a nuovi  tipi  di  scommessa  sulle
competizioni sportive, nonche' ad ogni altro tipo di gioco,  concorso
pronostici e scommesse, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare le  modalita'  ed  i  tempi  di
gioco, la  corresponsione  di  aggi,  diritti  e  proventi  dovuti  a
qualsiasi titolo; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  riforma  dell'organizzazione
del governo; 
  Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383,  recante  primi  interventi
per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi
1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in  materia  di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei  concorsi
a premi, con cui si dispone, tra l'altro, che la  posta  unitaria  di
partecipazione  a  scommesse,  giochi  e   concorsi   pronostici   e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33,  in  attuazione  dell'articolo  12
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale  si  e'  provveduto
all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi  e  scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto il decreto-legge 8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che  ha  attributo
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento  di
tutte le funzioni in  materia  di  organizzazione  ed  esercizio  dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio  2003,  n.  173,  recante  la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
agenzie fiscali, di modifica al decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, che ha attribuito all'Amministrazione Autonoma  dei  Monopoli
di Stato la competenza in materia di  giochi,  scommesse  e  concorsi
pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta
eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
marzo 2006, n. 111, con cui e' approvato il  regolamento  recante  la
disciplina delle scommesse a quota  fissa  su  eventi  diversi  dalle
corse dei cavalli e su eventi non sportivi; 
  Visto l'articolo 24, commi da 11 a 24, della legge 7  luglio  2009,
n. 88, recante disposizioni in materia di esercizio e di  raccolta  a
distanza dei giochi, tra cui le scommesse a  quota  fissa  su  eventi
diversi dalle corse dei cavalli e  su  eventi  non  sportivi,  e,  in
particolare, il  comma  12  che  stabilisce  che  la  disciplina  dei
suddetti giochi e' adeguata con regolamenti emanati  ai  sensi  degli
articoli 16  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135,
che  dispone,  tra  l'altro,  l'incorporazione   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a  decorrere
dall'1  dicembre  2012,  la  quale  ha  contestualmente  assunto   la
denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando  in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri gia'
in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto l'articolo 1, comma 643, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, e l'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
con cui e' stata disciplinata la regolarizzazione  dei  soggetti  che
offrivano, all'entrata in vigore delle stesse, scommesse con  vincite
in  denaro  senza  essere  collegati   al   totalizzatore   nazionale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
  Considerato che il mercato delle scommesse a quota fissa su  eventi
sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi  e'
stato oggetto di profondi  cambiamenti  nell'ultimo  decennio  e  che
pertanto, al fine di aumentare  il  contrasto  all'offerta  di  gioco
irregolare,    occorre    modificare    l'attuale    disciplina    di
regolamentazione del settore e introdurre nuove modalita' di gioco; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 298/2018, espresso  dalla
sezione consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  Sezione
del 18 gennaio 2018; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo  17,  comma  3  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 2661 del 9 marzo 2018; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento definisce le  regole  generali  relative
alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi  dalle  corse
dei cavalli e su eventi non sportivi. 
  2. Ai soli fini del presente provvedimento, s'intende: 
    a) ADM, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    b) avvenimento o frazione di  avvenimento,  l'evento,  anche  non
sportivo, su cui si effettua la scommessa a quota fissa; 
    c) avvenimento-manifestazione, l'evento, anche non  sportivo,  il
cui nome coincide con il nome  della  manifestazione  ovvero  di  una
specifica competizione su cui si effettua la scommessa a quota fissa; 
    d) bonus, la somma riconosciuta al giocatore per  l'effettuazione
delle scommesse a quota fissa; 
    e) concessionario/i, il soggetto selezionato da ADM,  in  base  a
procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle  attivita'  e
funzioni pubbliche oggetto della concessione; 
    f)  concessione,  l'istituto  attraverso  il  quale  ADM   affida
attivita' e  funzioni  pubbliche  per  la  commercializzazione  delle
scommesse a quota fissa; 
    g) disciplina, categoria sportiva o non sportiva che raggruppa le
manifestazioni per le quali e' autorizzata l'offerta di gioco; 
    h) errore quota, l'errore materiale di  indicazione  della  quota
nel  programma  di  accettazione  predisposto   dal   concessionario,
obiettivamente rilevabile dal giocatore e riconoscibile,  al  momento
della scommessa a quota fissa, come errore sulla base  del  confronto
tra la quota offerta e il relativo valore medio di mercato; 
    i) esito pronosticabile,  uno  degli  esiti  contemplati  da  una
determinata tipologia di scommessa su cui e' possibile scommettere; 
    j) esito vincente, il risultato che  si  e'  verificato  tra  gli
esiti contemplati da una tipologia di scommessa; 
    k) gioco sicuro, legale e responsabile, le  misure  adottate  dal
concessionario nel gioco  con  vincita  in  denaro,  sulla  base  dei
provvedimenti di ADM, al  fine  di  garantire  la  tutela  sia  degli
interessi del singolo giocatore sia di quelli pubblici; 
    l) luogo/hi di vendita, il  punto  di  vendita  autorizzato  alla
raccolta, in possesso dei requisiti stabiliti  con  provvedimenti  di
ADM e della licenza di polizia rilasciata dall'Autorita' di  pubblica
sicurezza di cui all'art. 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773; 
    m) manifestazione, l'insieme degli avvenimenti appartenenti  alla
stessa competizione sportiva o non sportiva; 
    n)  movimento  netto,  l'incasso  lordo  della   raccolta   delle
scommesse a quota fissa al netto dell'importo delle scommesse a quota
fissa annullate e/o rimborsabili; 
    o) orario di accettazione, periodo di accettazione delle  giocate
che  termina  all'orario  di  inizio  dell'avvenimento  ovvero   alla
conclusione dell'evento ovvero al determinarsi  di  uno  degli  esiti
pronosticabili; 
    p) partecipante o scommettitore o giocatore, colui  che  effettua
la scommessa a quota fissa; 
    q) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna
scommessa a quota fissa; 
    r) quota, il numero, seguito  al  massimo  da  tre  decimali,  il
quale, moltiplicato per la posta di  gioco,  determina  l'importo  da
restituire al partecipante in caso di vincita; 
    s)  ricevuta  di   partecipazione,   documento   che   garantisce
l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore  nazionale
e che costituisce, nel caso di vincita o di rimborso, l'unico  titolo
al portatore valido per la riscossione della stessa. Per il  gioco  a
distanza la registrazione della scommessa a quota fissa e  dell'esito
sul totalizzatore nazionale, immediatamente contabilizzata sul  conto
di gioco, costituisce a tutti gli effetti ricevuta di partecipazione; 
    t) scommessa a quota fissa, la scommessa per la quale la somma da
riscuotere, in caso di vincita,  e'  previamente  concordata  tra  il
partecipante e il concessionario ed e'  modificabile  solo  nei  casi
previsti; 
    u) scommessa sistemistica o sistema, insieme di scommesse a quota
fissa generate combinando tra di loro  piu'  esiti  pronosticabili  e
convalidate    contemporaneamente    in    un'unica    ricevuta    di
partecipazione; 
    v) scommessa telematica, la scommessa a  quota  fissa  effettuata
con modalita'  «a  distanza»,  ovvero  effettuata  attraverso  canale
telefonico, fisso o mobile, internet o tv interattiva; 
    w) tipologia di scommessa, l'insieme  degli  esiti  proposti  dal
concessionario ed autorizzati da ADM; 
    x) totalizzatore nazionale, il sistema  di  elaborazione  per  la
gestione ed il controllo da parte di ADM di tutte le  informazioni  e
di tutti i dati relativi alle scommesse a quota fissa. 
N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 88 del  regio  decreto  18  giugno
          1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26
          giugno 1931, n. 146), cosi' recita: 
              «Art.  88  (art.  86 T.U.  1926).  -  La  licenza   per
          l'esercizio   delle   scommesse   puo'   essere    concessa
          esclusivamente a soggetti concessionari  o  autorizzati  da
          parte di Ministeri o  di  altri  enti  ai  quali  la  legge
          riserva la facolta'  di  organizzazione  e  gestione  delle
          scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario
          o dal titolare di  autorizzazione  in  forza  della  stessa
          concessione o autorizzazione.». 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegrati di Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza elle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riportano i commi 286  e  287  dell'art.  1  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge  finanziaria  2005),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.: 
              «286. Con uno o piu'  decreti,  da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  tre  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          provvede al riordino delle  scommesse  su  eventi  sportivi
          diversi dalle corse dei cavalli e su eventi  non  sportivi,
          escluse  le  manifestazioni  per   la   cui   realizzazione
          concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni
          agevolative di cui al comma 185 dell'art. 1 della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con  il
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio
          2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  166  del  17
          luglio 2008, in particolare per quanto attiene agli aspetti
          organizzativi,  gestionali,   amministrativi,   impositivi,
          sanzionatori, nonche' a quelli relativi al  contenzioso  ed
          al riparto dei proventi. 
              287. Con provvedimenti del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
          Stato sono stabilite le nuove  modalita'  di  distribuzione
          del gioco su eventi diversi dalle corse  dei  cavalli,  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                a) inclusione, tra i giochi su eventi  diversi  dalle
          corse dei cavalli, delle  scommesse  a  totalizzatore  e  a
          quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli,  dei
          concorsi  pronostici  su  base   sportiva,   del   concorso
          pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
          al comma 498, nonche' di  ogni  ulteriore  gioco  pubblico,
          basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; 
                b) possibilita'  di  raccolta  del  gioco  su  eventi
          diversi dalle corse dei cavalli da  parte  degli  operatori
          che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
          dell'Unione  europea,  degli  operatori  di  Stati   membri
          dell'Associazione europea per il  libero  scambio  e  anche
          degli operatori di altri Stati, solo  se  in  possesso  dei
          requisiti di  affidabilita'  definiti  dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato; 
                c) esercizio della raccolta tramite punti di  vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti di gioco pubblici e punti di vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici; ai punti di vendita aventi  come  attivita'
          principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
          pubblici puo' essere riservata in  esclusiva  l'offerta  di
          alcune tipologie di scommessa; 
                d) previsione dell'attivazione di un numero di  nuovi
          punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
          per   cento   aventi   come   attivita'    principale    la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
                e); 
                f); 
                g); 
                h)  aggiudicazione  dei  punti  di   vendita   previa
          effettuazione di una o piu' procedure aperte  a  tutti  gli
          operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore  ad
          euro cinquantamila per ogni punto di  vendita  avente  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici e  ad  euro  diciassettemilacinquecento  per
          ogni punto di vendita avente come attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
                i) acquisizione della possibilita' di raccogliere  il
          gioco a distanza, ivi inclusi  i  giochi  di  abilita'  con
          vincita in denaro; 
                l) definizione delle modalita'  di  salvaguardia  dei
          concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa  su
          eventi diversi dalle corse  dei  cavalli  disciplinate  dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.».
Art. 2 
 
                  Soggetti abilitati alla raccolta 
 
  1. La raccolta delle scommesse a  quota  fissa  e'  effettuata  dai
concessionari  individuati  da  ADM  nel  rispetto  della  disciplina
nazionale e comunitaria. 
  2. Le caratteristiche delle reti distributive dei concessionari  di
cui al comma 1, sono stabilite con provvedimenti di ADM. 
  3.  La  raccolta  delle  scommesse  a  quota  fissa  e'  effettuata
attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalita'  «a  distanza»,
ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV  interattiva.
Il luogo  di  vendita  gestisce  il  rapporto  con  il  partecipante,
effettua le scommesse a quota fissa sui terminali di gioco,  paga  le
vincite e i rimborsi. 
  4. ADM, in occasioni di particolare rilievo e limitatamente al loro
svolgimento, puo'  autorizzare  il  concessionario  alla  raccolta  e
all'accettazione delle scommesse  a  quota  fissa  presso  luoghi  di
vendita  temporanei.  I  criteri  disciplinanti  il  rilascio   delle
autorizzazioni sono stabiliti con provvedimento del Direttore di  ADM
tenuto conto della  specifica  rilevanza  dell'avvenimento  su  scala
nazionale e del rispetto della normativa vigente in materia di locali
idonei alla raccolta.
Art. 3 
 
                Oggetto delle scommesse a quota fissa 
 
  1. Le  scommesse  a  quota  fissa  hanno  per  oggetto  avvenimenti
sportivi,  diversi  dalle  corse  dei  cavalli,  ed  avvenimenti  non
sportivi, individuati ed autorizzati da ADM.
Art. 4 
 
   Scommesse a quota fissa e tipologie di scommesse a quota fissa 
 
  1. Le scommesse a quota fissa ammesse sono: 
    a)  singola,  cioe'  riferita  all'esito  di  una  tipologia   di
scommessa a quota fissa; 
    b) multipla, ovvero una scommessa riferita  agli  esiti  di  piu'
tipologie di scommesse a quota fissa. 
  2. Sono ammesse tipologie di scommessa a quota fissa  composte  che
sono rappresentate dall'insieme di  piu'  tipologie  di  scommessa  a
quota fissa e per le quali la posta di  gioco  e'  suddivisa  tra  le
tipologie di scommesse a quota fissa  che  la  compongono.  Per  tale
tipologia di scommessa a quota fissa, la quota pattuita puo'  variare
in funzione  degli  esiti  delle  scommesse  a  quota  fissa  che  la
compongono. In tal caso, la quota, troncata al terzo  decimale,  puo'
essere inferiore a 1 (uno). 
  3. Con provvedimenti di ADM  o  con  note  tecniche  elaborate  dai
concessionari e contenenti la descrizione degli esiti  pronosticabili
e delle  modalita'  di  determinazione  e  refertazione  degli  esiti
vincenti, asseverate da ADM, sono stabilite le caratteristiche  delle
tipologie di scommessa a quota fissa. 
  4. Qualora le  relative  note  tecniche  non  contengano  specifica
diversa disposizione, l'esito vincente di una tipologia di  scommessa
sportiva a quota fissa e' riferito al risultato al termine dei  tempi
regolamentari, compreso l'eventuale recupero.
Art. 5 
 
                         Programma ufficiale 
 
  1. L'elenco delle  discipline  sportive  e  non  sportive  e  delle
manifestazioni e i relativi  aggiornamenti,  e'  definito,  anche  su
proposta dei concessionari, e pubblicato tempestivamente da ADM. 
  2. Il programma ufficiale e' definito dal singolo concessionario in
base alle discipline, manifestazioni, facenti  parte  dell'elenco  di
cui al comma 1, e tipologie di scommesse  autorizzate  da  ADM.  Tale
programma costituisce l'unico documento in riferimento  al  quale  le
scommesse possono essere  accettate.  In  esso  sono  riportati,  per
ciascun avvenimento: 
    a) la disciplina e la manifestazione; 
    b) le squadre o i concorrenti che identificano l'avvenimento; 
    c)  la  data  e  l'ora  dell'avvenimento   come   comunicate   al
Totalizzatore Nazionale; 
    d) le tipologie di scommessa a quota fissa ammesse. 
  3. Nelle  discipline  a  squadre,  la  prima  squadra  che  compone
l'avvenimento  e'  individuata  come  squadra  ospitante.   Per   gli
avvenimenti che si disputano in campo neutro  la  prima  squadra  che
compone l'avvenimento e' individuata come squadra ospitante  ai  soli
fini della refertazione degli esiti vincenti. Sono resi pubblici  dal
concessionario i metodi di visualizzazione degli avvenimenti, diversi
da quanto descritto nel periodo precedente. 
  4. La data di  cui  alla  lettera  c.  del  comma  2,  puo'  essere
retrodatata o postdatata per un massimo di tre giorni solari, eccetto
che per gli  avvenimenti-manifestazione  per  i  quali  e'  possibile
superare i tre giorni solari sulla base delle comunicazioni ufficiali
degli organi responsabili dello svolgimento degli stessi. 
  5. Sulla base del programma  ufficiale,  di  cui  al  comma  2,  il
concessionario redige il programma di accettazione  contenente  tutti
gli esiti che compongono ciascuna tipologia di scommessa e  le  quote
relative  agli  esiti  pronosticabili  offerti  per  gli  avvenimenti
oggetto di scommessa. Nel programma di accettazione sono indicati gli
avvenimenti per i quali  non  sono  accettate  scommesse  singole  ma
unicamente scommesse multiple ovvero  non  sono  accettate  scommesse
multiple ma unicamente scommesse singole. 
  6. Il programma di accettazione, e ogni  sua  variazione,  e'  reso
disponibile nei  luoghi  di  vendita.  Relativamente  alle  scommesse
telematiche, il concessionario provvede a darne diffusione attraverso
i canali utilizzati per la raccolta. 
  7. I concessionari possono definire quote diverse per le  scommesse
a quota fissa  effettuate  presso  i  luoghi  di  vendita  e  per  le
scommesse telematiche.
Art. 6 
 
Validita' delle scommesse a quota fissa, delle tipologie di scommessa
           e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto 
 
  1. Sono  considerate  valide  le  scommesse  a  quota  fissa  e  le
tipologie di scommessa a quota fissa che la compongono,  regolarmente
accettate e registrate dal totalizzatore nazionale. 
  2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 6,  l'esito
degli avvenimenti sportivi  e  di  quelli  non  sportivi  oggetto  di
scommessa e' quello che si realizza sul campo  di  gara  o  luogo  di
svolgimento dello stesso; le sue eventuali modificazioni non incidono
sull'esito gia' certificato. 
  3. La tipologia di  scommessa  a  quota  fissa  su  un  avvenimento
sportivo  diverso  dalle  corse  dei  cavalli  e  non   sportivo   e'
considerata non valida: 
    a) quando l'avvenimento non si  e'  svolto  entro  i  tre  giorni
successivi all'ultima data comunicata al totalizzatore nazionale; 
    b) in caso di accettazione di una tipologia di scommessa a  quota
fissa successivamente al verificarsi di un suo esito; 
    c) in caso di inversione di campo nelle competizioni  a  squadre,
rispetto  a  quanto   comunicato   dall'organo   responsabile   dello
svolgimento degli avvenimenti. Non si considera inversione  di  campo
qualora l'avvenimento si disputi in campo neutro; 
    d) in caso di accettazione di una tipologia di scommessa a  quota
fissa nell'intervallo di tempo compreso  tra  l'orario  di  effettivo
inizio dell'avvenimento e l'orario indicato nel programma ufficiale. 
  4. La tipologia di scommessa  a  quota  fissa  e'  comunque  valida
quando il risultato oggetto della stessa e' gia' maturato  sul  campo
di gara o luogo di svolgimento dello stesso,  anche  se,  in  momenti
successivi, l'avvenimento e' sospeso o annullato. 
  5. Se  uno  o  piu'  tipologie  di  scommesse  a  quota  fissa  che
compongono una scommessa a quota  fissa  multipla  danno  diritto  al
rimborso previsto dall'articolo 7, la scommessa a quota  fissa  resta
valida e alle tipologie di scommesse  a  quota  fissa  rimborsate  e'
assegnata quota uguale ad 1 (uno). L'applicazione delle maggiorazioni
delle vincite per le scommesse multiple di cui all'articolo 10, comma
7, e' ricalcolata escludendo le tipologie di scommesse a quota  fissa
a cui e' assegnata quota 1 (uno). 
  6. Ai fini delle scommesse a quota  fissa,  la  refertazione  degli
esiti riguardanti  gli  avvenimenti  sportivi  oggetto  di  scommessa
compete ai concessionari, che provvedono a  certificarli  sulla  base
delle comunicazioni ufficiali effettuate  dagli  organi  responsabili
dello svolgimento degli avvenimenti  ovvero,  in  assenza  di  queste
ultime,   sulla   base   di   elementi,   notizie   od   informazioni
oggettivamente  riscontrabili;  ai  medesimi  fini  i   concessionari
provvedono  direttamente  a  refertare  gli  esiti  riguardanti   gli
avvenimenti  non  sportivi,  sulla  base  di  elementi,  notizie   od
informazioni oggettivamente riscontrabili per  l'avvenimento  oggetto
di scommessa. 
  7. L'orario di riferimento per le scommesse a quota fissa e' quello
del totalizzatore nazionale.
Art. 7 
 
                              Rimborsi 
 
  1. Il partecipante ha diritto al rimborso: 
    a) quando non e' possibile la  refertazione  delle  tipologie  di
scommessa accettate; 
    b) in caso di tipologia di scommessa non valida; 
    c)  nel  caso  di  mancata   partecipazione   alla   competizione
dell'esito  pronosticato   o   qualora   l'esito   pronosticato   sia
irrealizzabile; 
    d) nel caso in cui una scommessa a quota fissa multipla  contenga
esiti, pronosticati dal giocatore, irrealizzabili congiuntamente. 
  2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso attraverso
comunicazioni disponibili nei luoghi di vendita.  Relativamente  alle
scommesse telematiche, il concessionario provvede a darne  diffusione
attraverso i canali utilizzati per la raccolta.
Art. 8 
 
                            Errore quota 
 
  1. Il concessionario che rileva un errore  quota  per  uno  o  piu'
esiti di una o piu' tipologie di scommesse a quota fissa contenuti in
una ricevuta di partecipazione accettata dal totalizzatore nazionale,
puo' richiedere ad ADM il riconoscimento dell'errore quota. 
  2. Qualora, ai sensi della determinazione direttoriale  di  cui  al
comma 3, risulti sussistente l'errore quota, ADM provvede, in base ai
criteri  previsti  dalla  medesima  determinazione  direttoriale,  al
ricalcolo  delle  quote  per  tutti  gli  esiti  della  tipologia  di
scommessa   e   alla   rideterminazione   delle   vincite,   operando
direttamente sul totalizzatore nazionale. 
  3. Criteri e modalita' di individuazione dell'errore quota e  delle
quote corrette sono  stabiliti  da  ADM  con  propria  determinazione
direttoriale.
Art. 9 
 
               Pubblicita' degli esiti e comunicazioni 
 
  1. I concessionari curano la comunicazione  ai  partecipanti  degli
esiti vincenti  nonche'  le  ulteriori  comunicazioni  relative  agli
avvenimenti oggetto di scommessa attraverso i canali  utilizzati  per
la raccolta delle scommesse a quota fissa.
Art. 10 
 
   Modalita' di determinazione delle vincite e calcolo delle quote 
 
  1. Le quote indicate nel  programma  di  accettazione  non  possono
essere inferiori ad 1 (uno) e  sono  comprensive  della  restituzione
della posta di gioco. 
  2. Una scommessa a quota fissa singola e' vincente  quando  l'esito
pronosticato dal partecipante e' corrispondente all'esito che  si  e'
verificato per  la  tipologia  di  scommessa  a  quota  fissa  legata
all'avvenimento. 
  3. L'importo della vincita per le scommesse a quota  fissa  singole
e' pari al prodotto tra la quota e la posta  di  gioco.  In  caso  di
tipologia di scommessa a quota fissa composta, per la  determinazione
delle quote si fa riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 2. 
  4. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  5,  una
scommessa a quota fissa multipla e' vincente quando tutti  gli  esiti
pronosticati dal partecipante sono corrispondenti agli esiti  che  si
sono verificati per le tipologie di scommesse a  quota  fissa  legate
agli avvenimenti. 
  5. L'importo da riscuotere in caso di vincita per  le  scommesse  a
quota fissa multipla e' pari al prodotto, troncato al sesto decimale,
tra le quote di ciascun avvenimento oggetto di scommessa e  la  posta
di gioco. L'importo della vincita e' troncato  al  secondo  decimale.
Qualora la scommessa a quota  fissa  multipla  contenga  una  o  piu'
tipologie di scommesse a quota fissa composte, per la  determinazione
della relativa quota si fa riferimento a quanto previsto all'art.  4,
comma 2. 
  6. Se il risultato che si  e'  verificato  non  e'  tra  gli  esiti
contemplati  da  una  tipologia  di  scommessa  a  quota  fissa,   il
partecipante ha diritto alla  restituzione  in  vincita  dell'importo
giocato. L'applicazione delle  maggiorazioni  delle  vincite  per  le
scommesse multiple di  cui  al  successivo  comma  7  e'  ricalcolata
escludendo le tipologie di scommesse a  quota  fissa  per  le  quali,
sulla base del risultato che si e' determinato,  il  partecipante  ha
diritto alla restituzione in vincita dell'importo giocato. 
  7. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'art.  14,  comma  2,  e'
facolta' del concessionario prevedere sistemi di maggiorazione  delle
vincite,  resi  tempestivamente   noti   ai   partecipanti   mediante
pubblicazione nel programma di accettazione. 
  8. Il concessionario ha facolta' di  proporre  al  partecipante  il
pagamento anticipato della scommessa a quota fissa,  anche  parziale,
prima che l'ultimo degli eventi pronosticati si realizzi, pari ad  un
importo di vincita offerto al partecipante e da esso accettato.  Tale
importo puo' essere inferiore all'importo scommesso.
Art. 11 
 
                                Bonus 
 
  1. Con provvedimento del  Direttore  di  ADM  sono  disciplinati  i
termini e le modalita' per l'offerta dei bonus. 
  2. Oltre a bonus che consentono la riscossione dell'intero  importo
di vincita, e' possibile offrire tipologie  di  bonus  per  le  quali
l'importo pagato al giocatore e' pari alla differenza  tra  l'importo
della vincita da riscuotere come calcolato al precedente articolo  10
e il valore del bonus utilizzato dal  giocatore  per  l'effettuazione
della scommessa a quota fissa. 
  3. Il concessionario rende disponibile e facilmente accessibile  al
giocatore lo stato di utilizzo dei bonus  ed  i  requisiti  di  gioco
necessari  per  il  soddisfacimento  delle  eventuali  condizioni  di
utilizzo degli stessi. 
  4. Per l'applicazione del bonus si tiene conto di quanto  stabilito
all'art. 14, comma 2. 
Art. 12 
 
              Posta unitaria di gioco e importo minimo 
 
  1. La posta unitaria di gioco per le scommesse  a  quota  fissa  e'
stabilita in cinque centesimi di euro e  l'importo  minimo  per  ogni
ricevuta di partecipazione giocato non puo' essere  inferiore  ad  un
euro.  Eventuali  variazioni  alla  posta  unitaria  di  gioco   sono
effettuate con provvedimento del Direttore di ADM.
Art. 13 
 
             Imposta unica e rapporti con altri tributi 
 
  1. Alle scommesse a quota  fissa,  escluse  le  scommesse  ippiche,
l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.
504, rideterminata  dall'articolo  1,  comma  1052,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, si  applica  sulla  differenza  tra  le  somme
giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 20 per  cento,  se
la raccolta avviene su rete  fisica,  e  del  24  per  cento,  se  la
raccolta  avviene  a  distanza,   salvo   successive   modifiche   ed
integrazioni. 
  2.  L'imposta  sulle  vincite  relative  alle  scommesse,  prevista
dall'articolo  30,  comma  6,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' compresa nell'imposta unica di cui al comma 1. 
  3.  Le  operazioni  relative  all'esercizio  delle  scommesse   ivi
comprese le operazioni relative alla  raccolta  delle  giocate,  sono
esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 1, punto 7, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. 
Note all'art. 13: 
              - Il decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504
          (Riordino dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici  e
          sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della  legge
          3 agosto  1998,  n.  288),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27. 
              - Il comma 1052 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -legge  di   stabilita'   2019-,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.
          302, S.O. e' il seguente: 
              «1052. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l'imposta unica
          di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,  e'
          stabilita: 
                a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in
          denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25
          per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco,
          non risultano restituite al giocatore; 
                b)  per  le  scommesse  a  quota  fissa,  escluse  le
          scommesse ippiche, nelle misure del 20  per  cento,  se  la
          raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se  la
          raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra
          le somme giocate e le vincite corrisposte; 
                c) per le scommesse a quota fissa su eventi  simulati
          di cui all'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, nella misura del 22 per  cento  della  raccolta  al
          netto delle somme che, in base  al  regolamento  di  gioco,
          sono restituite in vincite al giocatore.». 
              - Si riporta l'art. 30 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  (Disposizioni  comuni
          in materia di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  1973,  n.
          268, S.O.: 
              «Art. 30 (Ritenuta sui premi  e  sulle  vincite).  -  I
          premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti
          per i quali gli stessi  assumono  rilevanza  reddituale  ai
          sensi  dell'art.  6  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  gli  altri  premi
          comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti
          dalla sorte, da giuochi di abilita',  quelli  derivanti  da
          concorsi  a  premio,  da   pronostici   e   da   scommesse,
          corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche  o
          private e dai soggetti indicati nel primo  comma  dell'art.
          23, sono soggetti a una ritenuta alla  fonte  a  titolo  di
          imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione  dei  casi
          in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione  di
          ritenute  alla  fonte.  Le  ritenute  alla  fonte  non   si
          applicano se il valore complessivo dei premi  derivanti  da
          operazioni a premio attribuiti nel  periodo  d'imposta  dal
          sostituto  d'imposta  al  medesimo  soggetto   non   supera
          l'importo di lire 50.000; se il detto valore  e'  superiore
          al citato limite, lo stesso e' assoggettato  interamente  a
          ritenuta. Le disposizioni del  periodo  precedente  non  si
          applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare
          il reddito di lavoro dipendente. 
              L'aliquota della ritenuta e' stabilita  nel  dieci  per
          cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o  banchi
          di beneficenza autorizzati a favore di enti e  comitati  di
          beneficenza, nel venti per  cento  sui  premi  dei  giuochi
          svolti  in  occasione   di   spettacoli   radio-televisivi,
          competizioni sportive o manifestazioni di  qualsiasi  altro
          genere nei quali i partecipanti  si  sottopongono  a  prove
          basate  sull'abilita'  o  sull'alea  o  su  entrambe,   nel
          venticinque per cento in ogni altro caso. 
              Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o
          da servizi, i vincitori hanno facolta',  se  chi  eroga  il
          premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio
          di  valore  inferiore  gia'  prestabilito,  differente  per
          quanto possibile, rispetto al primo,  di  un  importo  pari
          all'imposta gravante sul premio  originario.  Le  eventuali
          differenze sono conguagliate in denaro. 
              La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto,  delle
          lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei  concorsi
          pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo
          operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite
          dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco. 
              La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei
          concorsi  pronostici  esercitati  dal   Comitato   olimpico
          nazionale italiano  e  dalla  Unione  nazionale  incremento
          razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista  dalle
          leggi vigenti. 
              L'imposta   sulle   vincite    nelle    scommesse    al
          totalizzatore ed al  libro  e'  compresa  nell'importo  dei
          diritti erariali dovuti a norma di legge.». 
              -  L'art.  10,  comma  1,  punto  7,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  -
          Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore  aggiunto.
          Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  1972,  n.
          292, S.O. e' il seguente: 
              «Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono
          esenti dall'imposta: 
                1)-6) (omissis) 
                7)  le  operazioni   relative   all'esercizio   delle
          scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi  e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate;».
Art. 14 
 
         Percentuale di allibramento e massimali di vincita 
 
  1. La percentuale di allibramento e' data dalla somma dei quozienti
calcolati tra 100 e la quota offerta per ogni esito pronosticabile di
una tipologia di scommessa a quota fissa. 
  2. Non e' consentita l'accettazione di scommesse a quota  fissa  la
cui vincita  potenziale  e'  superiore  a  cinquantamila  euro;  tale
importo e' modificato periodicamente con provvedimento del  Direttore
di ADM.
Art. 15 
 
                               Parita' 
 
  1. Nel caso di parita' tra gli esiti di una tipologia di  scommessa
a quota fissa, la quota per la scommessa a quota  fissa  del  singolo
avvenimento,  fermo  restando  il  limite  minimo  di  1  (uno),   e'
determinata dal rapporto tra la quota pattuita  ed  il  numero  degli
esiti risultanti in parita', troncato al  terzo  decimale;  la  nuova
quota cosi'  determinata  e'  considerata  anche  nel  calcolo  della
scommessa  a  quota  fissa  multipla  nel  quale   l'avvenimento   e'
ricompreso. 
  2. Qualora la tipologia di scommessa a quota  fissa  contempli  una
pluralita' di esiti vincenti possibili, come specificato  nella  nota
tecnica di cui all'art. 4, comma 3, non si applica quanto disposto al
comma precedente.
Art. 16 
 
                    Soluzioni delle controversie 
 
  1. La  soluzione  delle  controversie,  escluse  quelle  di  natura
fiscale, relative alle scommesse sportive a quota fissa e'  demandata
all'ufficio competente di ADM, sulla base di modalita' e tempi per la
presentazione del reclamo da parte del partecipante e per la gestione
del relativo procedimento definiti con provvedimento del Direttore di
ADM. 
  2. E' fatta salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita'
giudiziaria competente.
Art. 17 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. ADM provvede ad effettuare i controlli in merito  alla  corretta
applicazione delle norme  previste  dal  presente  regolamento  anche
attraverso ispezioni presso  le  sedi  dei  concessionari,  presso  i
luoghi di vendita, nonche' sui  sistemi  informativi  utilizzati  dai
concessionari stessi avvalendosi dei poteri di  cui  all'articolo  1,
comma 80, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
  2.  In  caso  di  violazione  delle  norme  previste  dal  presente
regolamento, ADM  puo'  adottare  provvedimenti  di  sospensione  del
collegamento  informatico  tra  il  totalizzatore  nazionale   e   il
concessionario e, nei casi di particolare gravita', provvedimenti  di
decadenza della concessione. 
  3.  I  casi  di  particolare  gravita'  che  possono  dar  luogo  a
provvedimenti di decadenza della concessione si verificano qualora il
concessionario violi  reiteratamente  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 6 e 7 del presente decreto nonche' qualora il concessionario
non proceda alla corretta refertazione degli esiti vincenti di uno  o
piu' avvenimenti entro 30 giorni dalla  data  dell'avvenimento,  come
comunicata al totalizzatore nazionale. 
  4. I provvedimenti di sospensione hanno validita' sino all'adozione
delle  misure  atte  a  ripristinare  la  corretta  operativita'  del
concessionario e, comunque, per un massimo di tre mesi. 
  5. Nei casi previsti dal precedente comma  3,  trascorsi  tre  mesi
dalla  ricezione  del  provvedimento  di  sospensione  senza  che  il
concessionario abbia ottemperato alle richieste di ADM, e' avviato il
procedimento di decadenza della concessione. 
Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo del comma 80  dell'art.  1  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante:  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2011)»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S.O.: 
              «80)   Nell'ambito    delle    proprie    attribuzioni,
          l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  anche
          avvalendosi mediante convenzioni non  onerose  di  soggetti
          qualificati   individuati   nell'ambito   delle   pubbliche
          amministrazioni  in   possesso   di   adeguate   competenze
          tecnico-professionali, in particolare 
                a) richiede informazioni ed effettua  controlli,  con
          poteri di ispezione, di accesso  e  di  acquisizione  della
          documentazione e delle notizie utili in ordine al  rispetto
          degli obblighi oggetto  della  convenzione  accessiva  alla
          concessione, al fine altresi' di  esercitare  la  vigilanza
          sull'esatto adempimento da parte  dei  concessionari  degli
          obblighi derivanti dalla convenzione accessiva; 
                b) puo' emanare  direttive  concernenti  l'erogazione
          dei  servizi  da  parte  del  concessionario  definendo  in
          particolare i livelli  generali  di  qualita'  riferiti  al
          complesso  delle  prestazioni  e  i  livelli  specifici  di
          qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire  al
          giocatore, sentiti i concessionari e i  rappresentanti  dei
          consumatori; 
                c) emana direttive per  la  separazione  contabile  e
          amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
          per   assicurare,   tra   l'altro,   la    loro    corretta
          disaggregazione  e   imputazione   per   funzione   svolta,
          provvedendo, quindi, al confronto tra essi e gli  eventuali
          costi  analoghi   in   altri   Paesi   e   assicurando   la
          pubblicizzazione dei dati; 
                d) irroga, salvo che il fatto costituisca  reato,  in
          caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso  di
          mancata  ottemperanza  da  parte  del  concessionario  alle
          richieste   di   informazioni   o   a    quelle    connesse
          all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui  le
          informazioni e i documenti acquisiti non  siano  veritieri,
          sanzioni    amministrative    pecuniarie    per    ciascuna
          inosservanza non inferiori nel minimo  a  euro  500  e  non
          superiori nel massimo a euro 1.500, per  le  quali  non  e'
          ammesso  quanto  previsto  dall'art.  16  della  legge   24
          novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; 
                e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza  e
          del mercato, con riferimento agli atti e  ai  comportamenti
          dei concessionari sottoposti al proprio controllo,  nonche'
          delle imprese che partecipano agli affidamenti  di  lavori,
          forniture e servizi effettuati da questi, la sussistenza di
          ipotesi di violazione  della  legge  10  ottobre  1990,  n.
          287.».
Art. 18 
 
                          Flussi finanziari 
 
  1. Il concessionario effettua il pagamento  delle  somme  dovute  a
titolo di imposta unica nonche' per  le  vincite  e  i  rimborsi  non
riscossi di cui all'articolo 21, comma 2, con le modalita'  stabilite
nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66. 
Note all'art. 18: 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          2002, n.  66  (Regolamento  per  la  semplificazione  degli
          adempimenti  relativi  all'imposta   unica   sui   concorsi
          pronostici e sulle  scommesse,  a  norma  dell'art.  6  del
          decreto  legislativo  23  dicembre  1998,   n.   504),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2002, n. 91.
Art. 19 
 
               Pagamento delle vincite e dei rimborsi 
 
  1. Per le scommesse a quota fissa effettuate  presso  i  luoghi  di
vendita,  il  pagamento  delle  vincite  nonche'  dei   rimborsi   e'
effettuato previa validazione  della  ricevuta  di  partecipazione  e
previa comunicazione da parte  del  concessionario  al  totalizzatore
nazionale degli esiti vincenti delle tipologie di scommesse  a  quota
fissa legate agli avvenimenti. 
  2. Per le scommesse telematiche valgono le specifiche  disposizioni
in materia. 
  3. Gli  importi  relativi  alle  vincite  e  ai  rimborsi,  per  le
scommesse effettuate nei luoghi di vendita, sono riscossi nei  luoghi
di vendita stessi, anche temporanei,  dove  e'  stata  effettuata  la
scommessa,   nonche'   presso   ogni   altro   punto   indicato   dal
concessionario.
Art. 20 
 
                Ricevuta di partecipazione e annullo 
 
  1. L'accettazione delle scommesse a quota fissa presso i luoghi  di
vendita   e'   certificata   esclusivamente   dalla    ricevuta    di
partecipazione emessa dai sistemi del concessionario, secondo i  dati
forniti dal totalizzatore nazionale. 
  2. La verifica della corrispondenza  tra  i  dati  riportati  sulla
ricevuta di partecipazione e  quelli  indicati  dal  partecipante  e'
responsabilita'  del  partecipante  stesso,  il  quale  e'  tenuto  a
segnalare immediatamente ogni difformita'. 
  3.  In  caso  di  difformita',  il   partecipante   puo'   chiedere
l'annullamento della ricevuta di  partecipazione  entro  180  secondi
dall'accettazione della scommessa a quota fissa, sempre che  non  sia
superata la data  e  l'ora  di  uno  o  piu'  degli  avvenimenti  che
compongono la scommessa a quota fissa, come  indicato  nel  programma
ufficiale. 
  4. La  disposizione  del  comma  precedente  non  si  applica  alle
scommesse telematiche. 
  5. Con provvedimento del Direttore di ADM sono definiti i contenuti
della  ricevuta   di   partecipazione   nonche'   le   modalita'   di
conservazione delle stesse, anche per via elettronica.
Art. 21 
 
                        Termini di decadenza 
 
  1. I partecipanti  decadono  dal  diritto  alla  riscossione  delle
vincite e dal diritto di richiedere i rimborsi  presso  i  luoghi  di
vendita, qualora il pagamento degli  stessi  non  sia  richiesto  nel
termine  di  90  giorni  solari  dall'ultima  data   comunicata   dal
concessionario al totalizzatore  nazionale  per  l'esito  dell'ultimo
avvenimento o avvenimento manifestazione oggetto di scommessa. 
  2. I rimborsi non richiesti e  le  vincite  non  riscosse  entro  i
termini stabiliti al comma 1, sono acquisisti all'erario.
Art. 22 
 
                   Entrata in vigore e abrogazione 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere  dal  trentesimo
giorno  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Gli avvenimenti o avvenimenti-manifestazione che compongono  una
scommessa a quota fissa con data anteriore alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono regolati dalle disposizioni vigenti
al momento dell'effettuazione della scommessa a quota fissa. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente  provvedimento,  e'
abrogato il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  1°
marzo 2006, n. 111. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 1° agosto 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1325 
          Note all'art. 22: 
              - Il  decreto  ministeriale  1°  marzo  2006,  n.  111,
          abrogato dal presente regolamento, riguardava la precedente
          disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi
          diversi dalle corse dei cavalli e su eventi  non  sportivi,
          ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n.
          67.