Gazzetta Ufficiale, pubblicata Legge Piemonte sul gioco

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Regioni la Legge Regionale del Piemonte 9 marzo 2023, n. 3 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2022”.

Il Capo VI del testo è dedicato alle disposizioni in materia di gioco.

È vietato l’utilizzo per i minorenni degli apparecchi 7 C bis che emettono tickets nonché degli apparecchi 7 C ter interattivi. I corsi di formazione per i titolari dei locali e per i dipendenti dovranno essere attuati con Delibera di Giunta Regionale, fino a tale atto attuativo l’obbligo in questione non sussiste come da Faq già precedentemente pubblicata dalla Regione Piemonte. La legge precisa altresì che i corsi dovranno essere svolti in orario lavorativo.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO D’AZZARDO
Art. 31.
(Modifiche all’ articolo 4 della legge regionale 19/2021)
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico ‘GAP’) è sostituita dalla seguente: “d) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo”.
Art. 32.
(Modifiche all’ articolo 7 della legge regionale 19/2021)
1. All’ articolo 7, comma 2, della legge regionale 19/2021, dopo le parole ” articolo 110, comma 7, lettera c bis) del regio decreto 773/1931 ” è inserita la seguente: “, ad esclusione degli apparecchi di cui alla medesima lettera c bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui lettera c ter) del medesimo comma che riproducono esclusivamente audio o video o che sono privi di interazione con il giocatore”.
Art. 33.
(Modifiche all’ articolo 10 della legge regionale 19/2021)
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 19/2021 è sostituita dalla seguente: “e) due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze;”. cdn/AGIMEG