Gazzetta Ufficiale, arriva il Decreto sull’omogeneizzazione delle formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto 4 ottobre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Omogeneizzazione delle formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli“.

Il decreto stabilisce il modello di ripartizione della posta di gioco, la posta unitaria di gioco e la giocata minima per le formule di scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli.

Per le scommesse a totalizzatore dell’Ippica d’agenzia la posta unitaria di gioco è stabilita in un euro e la giocata minima in due euro.

Ecco il testo integrale:

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita’ di gioco;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, recante il riordino dell’imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse in attuazione dell’art. 1, comma 2,
della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli, nonche’ per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art.
3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1999 con cui sono state
rideterminate le quote di prelievo sull’introito lordo delle
scommesse ippiche;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2004 che introduce la
regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, in
attuazione dell’art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e art. 16, comma 2, della legge 13
maggio 1999, n. 133;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2004 con cui e’ adottato
il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli;
Visto l’art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
prevede la modalita’ di ripartizione della raccolta in relazione alle
scommesse ippiche a totalizzatore, nonche’ i relativi provvedimenti
attuativi;
Visto l’art. 10, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 26 aprile
2012, n. 44, che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, suddivide le spese
per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse
ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., al 50 per cento
all’Agenzia delle dogane e monopoli e al 50 per cento al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto l’art. 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che stabilisce che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima legge, regola le modalita’ con le quali le reti autorizzate
offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa
sulle corse di cavalli, tenendo conto dell’esigenza di proficua
integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e con le
immagini del programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti;
Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli R.U. n. 61681 del 5 aprile 2019 con la quale, in
attuazione dell’art. 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e’ stata regolamentata l’offerta di programmi di scommesse
ippiche complementari al programma ufficiale delle scommesse ippiche;
Visto l’art. 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio
decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
stabilisce le misure occorrenti per rendere omogenee attraverso la
conformazione, ove possibile, al modello di ripartizione della posta
di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all’art. 1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le formule delle
scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli, previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169, anche fissando la posta unitaria di gioco e la
giocata minima, introducendo eventuali nuove formule di scommessa e
prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e
l’accantonamento da destinare a montepremi;
Considerato che occorre dare attuazione a quanto previsto dall’art.
1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Ritenuto che la conformazione puo’ essere realizzata attraverso
l’omogeneizzazione, ove possibile, delle tipologie di scommessa
dell’Ippica di agenzia a quelle dell’Ippica nazionale, nonche’
prevedendo il nuovo modello di ripartizione della posta di gioco
individuando le voci corrispondenti;
Ritenuto inoltre che le scommesse di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non prevedono la voce del
compenso per attivita’ di gestione, previsto invece per quelle di cui
alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, ricomprendendo tale voce nei
proventi a favore della filiera, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 10, comma 5 lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44;
Ritenuto pertanto che nel modello di ripartizione della posta di
gioco si possa prevedere una rimodulazione delle percentuali atte a
garantire da un lato la copertura dei costi per gli attori della
filiera e nel contempo l’aumento della percentuale di restituzione in
vincite al fine di favorire il rilancio del settore, secondo le
intenzioni della legge n. 205/2017;
Ritenuto inoltre di non omogeneizzare la posta unitaria di gioco e
la giocata minima in quanto la diminuzione per le scommesse di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169
potrebbe comportare una diminuzione dei livelli della raccolta;
Ritenuto, altresi’, di rinviare all’esito del monitoraggio
dell’andamento del gioco, l’eventuale introduzione di nuove formule
di scommessa e ulteriori categorie di vincita, incluso
l’accantonamento da destinare a montepremi;
Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce il modello di ripartizione della
posta di gioco, la posta unitaria di gioco e la giocata minima per le
formule di scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169.
2. Ai soli fini del presente provvedimento, s’intende:
a. ADM, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b. concessionario/i, il soggetto abilitato da ADM, in esito a
procedura ad evidenza pubblica o di regolarizzazione fiscale per
emersione, alla raccolta delle scommesse ippiche;
c. Ippica d’agenzia: le scommesse a totalizzatore sulle corse di
cavalli previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
d. Ippica nazionale: le scommesse a totalizzatore di cui all’art.
1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 2

Scommesse a totalizzatore ammesse per l’Ippica d’agenzia ed
equiparazione con le scommesse dell’Ippica nazionale.

1. Le scommesse ammesse per l’Ippica d’agenzia sono:
a) Vincente;
b) Vincente no betting;
c) Piazzato su due;
d) Piazzato su tre;
e) Accoppiata libera,
f) Accoppiata in ordine;
g) Accoppiata piazzata;
h) Trio.
2. Al fine dell’omogeneizzazione e semplificazione, le scommesse di
cui al comma 1 sono raggruppate in quattro categorie equivalenti, ove
possibile, a quelle dell’Ippica nazionale, sulle quali applicare il
modello di ripartizione della posta unitaria di gioco:
a) Le scommesse di cui alle lettere a) e b) sono assimilate alla
scommessa Vincente dell’Ippica nazionale;
b) Le scommesse di cui alle lettere c) e d) non sono assimilabili
a scommesse dell’Ippica nazionale;
c) La scommessa di cui al comma 1, lettera e), f) e g) sono
assimilate alla scommessa Accoppiata dell’Ippica nazionale;
d) La scommessa Trio di cui al comma 1, lettera h) e’ assimilata
alla scommessa Tris dell’Ippica nazionale.

Art. 3

Ripartizione della posta di gioco per le scommesse a totalizzatore
dell’Ippica d’agenzia

1. Le voci di ripartizione della posta di gioco sono:
a) Montepremi;
b) Imposta unica;
c) Prelievo destinato alla filiera;
d) Compenso al concessionario, onnicomprensivo.
2. Per le scommesse Vincente e Vincente no betting la posta
unitaria di gioco e’ ripartita nelle seguenti percentuali:
a) Montepremi: 75,00%;
b) Imposta unica: 4,00%;
c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 10,00%;
d) Compenso al concessionario: 11,00%;
3. Per le scommesse Piazzato su due e Piazzato su tre la posta
unitaria di gioco e’ ripartita nelle seguenti percentuali:
a) Montepremi: 81,00%;
b) Imposta unica: 3,00%;
c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 8,00%;
d) Compenso al concessionario: 8,00%.
4. Per le scommesse Accoppiata libera, Accoppiata in ordine e
Accoppiata piazzata la posta unitaria di gioco e’ ripartita nelle
seguenti percentuali:
a) Montepremi: 68,00%;
b) Imposta unica: 5,00%;
c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 14,00%;
d) Compenso al concessionario: 13,00%.
5. Per la scommessa Trio la posta unitaria di gioco e’ ripartita
nelle seguenti percentuali:
a) Montepremi: 64,00%;
b) Imposta unica: 6,00%;
c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 15,00%;
d) Compenso al concessionario: 15,00%.

Art. 4

Posta unitaria di gioco e giocata minima

1. Per le scommesse a totalizzatore dell’Ippica d’agenzia la posta
unitaria di gioco e’ stabilita in un euro e la giocata minima in due
euro.

Art. 5

Nuove formule di scommessa

1. Al fine di valutare eventuali nuove formule di scommessa idonee
al raggiungimento degli obiettivi prefissati, l’Agenzia delle dogane
e monopoli provvede a monitorare l’andamento del gioco nel settore
ippico a seguito dei provvedimenti previsti dalla legge 27 dicembre
2017, n. 205, e a proporre, se del caso, d’intesa con il Ministero
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, un
ulteriore schema di decreto di nuova formula, prevedendo, ove
necessario, ulteriori categorie di vincita e l’accantonamento da
destinare a montepremi.

Art. 6

Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo
giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e’
abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15
febbraio 1999.

cdn/AGIMEG