Francia: in Commissione UE progetto di legge su condizioni per la trasmissione di comunicazioni commerciali per gli operatori di gioco

La Francia ha presentato in Commissione Europea un “Progetto di decisione relativa alle condizioni per la trasmissione, tramite servizi di media televisivi, radiofonici e audiovisivi a richiesta, di comunicazioni commerciali per un operatore di gioco legalmente autorizzato”. Il periodo di stand still terminerà il prossimo 13 dicembre.

Il progetto di decisione, applicabile ai servizi di media televisivi, radiofonici e audiovisivi a richiesta, ha lo scopo di chiarire le condizioni per la trasmissione di comunicazioni commerciali per gli operatori di gioco. Esso copre le seguenti comunicazioni commerciali per gli operatori di gioco legalmente autorizzati dalla legge: messaggi pubblicitari; sponsorizzazione; e posizionamento del prodotto. Si tratta di comunicazioni commerciali di tutti gli operatori legalmente autorizzati dalle autorità pubbliche, in virtù di un diritto esclusivo (La Française des Jeux, Pari Mutuel Urbain), di un’autorizzazione (casinò) o di una licenza rilasciata dall’Autorità nazionale francese per gioco, per le attività sulla rete fisica e online. La presente decisione abroga e sostituisce la decisione n. 2013-3, del 22 gennaio 2013, relativa alle condizioni per la trasmissione, tramite servizi televisivi e radiofonici, di comunicazioni commerciali per un operatore di gioco d’azzardo legalmente autorizzato. La decisione tiene conto degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati il 17 febbraio 2022 dall’ANJ e ora è destinata ad applicarsi ai servizi di media audiovisivi a richiesta.

A seguito dell’apertura alla concorrenza e della regolamentazione di taluni settori del mercato del gioco online mediante la legge n. 2010-476, del 12 maggio 2010, le comunicazioni commerciali per gli operatori di gioco autorizzati sono state consentite a determinate condizioni. La legge ha affidato al Consiglio superiore dell’audiovisivo il compito di specificare le condizioni per la loro trasmissione. Suddetto organo ha adempiuto al proprio compito mediante l’adozione di diverse decisioni, l’ultima delle quali è quella del 22 gennaio 2013. L’ordinanza n. 2019-1015, del 2 ottobre 2019, ha poi riformato e chiarito l’organizzazione della regolamentazione del gioco, in particolare introducendo nuove disposizioni comuni per il gioco nell’ambito del codice di sicurezza interna. Il titolo VII del decreto n. 2020-1349, del 4 novembre 2020, ha inoltre chiarito la regolamentazione delle comunicazioni commerciali per gli operatori di gioco come pure delle informazioni destinate ai giocatori sui rischi associati al gioco. In occasione del torneo di calcio Euro 2020, che si è svolto tra giugno e luglio 2021, l’ANJ ha osservato che gli operatori di scommesse sportive abusavano della pressione pubblicitaria. L’ANJ ha quindi sottolineato l’importanza di ridurre questi abusi e di promuovere la trasmissione di comunicazioni commerciali che proteggano meglio il pubblico. Arcom, prendendo atto di questi nuovi testi e degli orientamenti e delle raccomandazioni dell’ANJ, ha voluto rivedere la sua decisione n. 2013-3, del 22 gennaio 2013, relativa alle condizioni per la trasmissione, tramite servizi televisivi e radiofonici, di comunicazioni commerciali per un operatore di gioco legalmente autorizzato. Pertanto, in occasione della sua riunione del 20 luglio 2022, ha adottato il progetto attualmente in fase di notifica. Il testo in questione sostituirà la decisione del 22 gennaio 2013, che era applicabile solo ai servizi televisivi e radiofonici. Il nuovo progetto di decisione prevede l’estensione dell’ambito di applicazione della presente decisione ai servizi di media audiovisivi a richiesta. L’inclusione dei servizi di media audiovisivi a richiesta nell’ambito di applicazione della decisione risulta necessaria ai sensi dell’articolo L320-13 del codice di sicurezza interna, che affida ad Arcom il compito di specificare le condizioni per i “servizi di comunicazione audiovisiva” che trasmettono comunicazioni commerciali per un operatore di gioco d’azzardo autorizzato. Poiché la decisione imporrebbe nell’ambito dei servizi di media audiovisivi a richiesta una “regolamentazione tecnica” ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, e dal momento che la regolamentazione in questione non corrisponde al recepimento di una norma internazionale o europea, la notifica del progetto di decisione alla Commissione europea appare necessaria. cdn/AGIMEG