Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi di alcuni operatori del betting che contestavano il provvedimento con cui è stata istituita la nuova tassa dello 0,5% sulle scommesse, denominato “Fondo Salva Sport”. Il Tribunale ha affermato che “il prelievo forzoso trova applicazione alla intera attività di raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali e, conseguentemente, a tutti gli operatori del settore in Italia, indipendentemente dallo Stato membro in cui abbiano stabilito la propria sede legale e che, conseguentemente, la misura in oggetto non osta alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazioni di servizi”. Inoltre, aggiunge il Tar del Lazio “la misura in esame, trovando applicazione in misura percentuale sulle scommesse relative ad ogni evento sportivo, appare rispettare il principio di proporzionalità, non sfavorendo alcuna categoria di operatori del settore”. Dunque, il tribunale ha rigettato l’istanza cautelare stabilendo che “la insussistenza di sufficienti motivi di fumus boni juris e che, sotto il profilo del periculum, il contestato regime impositivo non appare idoneo allo stato ad arrecare alla ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile”. ac/AGIMEG