FIPE, riordino gioco online: gli esercizi che potranno diventare PVR e quale attività potranno svolgere

Entra in vigore oggi, 4 aprile 2024, il decreto legislativo che contiene la nuova disciplina dei giochi a distanza (online), le cui disposizioni attuative saranno successivamente adottate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

“Per quanto d’interesse per il settore dei Pubblici Esercizi, il provvedimento prevede l’istituzione di un albo per la registrazione degli esercizi che potranno svolgere – previo pagamento di un importo annuale di 100 euro e affissione all’esterno di una specifica insegna o targa – l’attività di punti vendita ricariche (per il gioco online). Tra questi, sono espressamente ricompresi anche i Pubblici Esercizi dotati della licenza di pubblica sicurezza di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS. L’attività in questione consiste nell’erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico online, consistenti nell’assistenza al giocatore relativamente all’apertura, alla ricarica e alle chiusura del conto di gioco. A tal proposito, la disciplina precisa che le operazioni di ricarica del conto potranno essere effettuate esclusivamente su richiesta del relativo titolare (previa verifica dell’identità) e dovranno avvenire mediante strumenti di pagamento tracciabili, ma è consentito l’utilizzo di contanti, nel limite complessivo settimanale di 100 euro. Le disposizioni relative ai giochi raccolti attraverso rete fisica (ivi compresa quella concernente gli apparecchi da gioco installabili presso i P.E.) saranno contenute in un successivo decreto legislativo”, riporta una nota della FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

“È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78/2024 il Decreto Legislativo 25 marzo 2024 n. 41 recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111” in vigore già a partire da oggi, 4 aprile 2024 (allegato).

Il provvedimento è stato emanato in attuazione della Legge n. 111/2023 “Delega al Governo per la riforma fiscale” e specificamente dell’art. 15 della predetta legge, recante i princìpi e i criteri direttivi per la riforma in materia di giochi pubblici. Il Decreto reca quindi il riordino delle disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia e, in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza (online), mentre le disposizioni relative ai giochi raccolti attraverso rete fisica saranno contenute in un successivo decreto legislativo.

Vale la pena premettere che i Pubblici Esercizi che offrono anche giochi pubblici (in particolare apparecchi da gioco a piccola vincita e scommesse) sono oltre 35.000: la Federazione promuove direttamente la qualificazione dell’offerta in questi esercizi non specializzati nei giochi, nell’ottica della più ampia legalità e della tutela dei consumatori contro i rischi di dipendenze patologiche.

Il provvedimento risulta così strutturato:

  • Titolo I (artt. da 1 a 5) – Regole generali e principi
  • Titolo II (artt. da 6 a 13) – Il rapporto concessorio per i giochi a distanza
  • Titolo III (artt. 14 e 15) – Tutela e protezione del giocatore
  • Titolo IV (artt. da 16 a 21) – Gestione dei giochi a distanza
  • Titolo V (art. 22) – Offerta illegale di gioco
  • Titolo VI (artt. da 23 a 26) – Disposizioni finali

Considerato che, come già rilevato in premessa, la disciplina dei giochi su rete fisica (ivi compresa quella concernente gli apparecchi da gioco installabili presso i P.E.) sarà oggetto di un successivo provvedimento, rispetto all’odierno Decreto Legislativo giova soffermarsi unicamente sulla disciplina di cui all’art. 13, recante la regolamentazione della gestione dei punti vendita di ricariche per il gioco on-line.

Va anzitutto precisato che l’art. 2, comma 1, lett. r) definisce il “punto vendita ricariche” quale “luogo della rete fisica di gioco il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario per la sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico online, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, esclusa in ogni caso sia l’offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme, anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore”.

In particolare, la nuova disciplina prevede l’istituzione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d’ora in avanti “ADM”) di un albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, e abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività.

Giova dunque sottolineare che – in accoglimento delle istanze della Federazione – la disposizione contempla espressamente anche i Pubblici Esercizi dotati della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 86 TULPS. A tal proposito è bene ricordare che ai sensi dell’art. 152 del R.D. n. 635/1940 (Regolamento per l’esecuzione del TULPS), per le attività di pubblico esercizio (art. 86 TULPS) il titolo autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività (SCIA o autorizzazione) svolge anche la funzione di licenza di pubblica sicurezza. Tutto ciò è confermato anche al punto 65, dell’Allegato A, del D.Lgs n. 222/2016, c.d. SCIA 2, ove si legge che la “SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS”. In sostanza, nel rispetto di quanto prescritto dalla nuova normativa in commento, anche i Pubblici Esercizi potranno iscriversi all’Albo per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche per il gioco on-line.

L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento preventivo all’ADM di un importo annuale di 100 euro. Gli esercizi dovranno inoltre affiggere, all’esterno dell’esercizio e in posizione visibile, un’insegna o una targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attività, le cui caratteristiche e dimensioni saranno stabilite con decreto direttoriale dell’ADM.

La disposizione prevede che le ricariche dovranno avvenire mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. Si prevede, tuttavia, che le operazioni di ricarica possano avvenire anche in contanti, nel limite complessivo settimanale di 100 euro.

La norma precisa poi che le operazioni di ricarica del conto di gioco online potranno essere effettuate esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell’identità di chi chiede la ricarica presso il punto vendita.

È bene precisare che sebbene la suindicata disciplina sia già in vigore (come anticipato in premessa), essa risulterà effettivamente applicabile solo dopo l’emanazione delle disposizioni attuative ad opera dell’ADM”, conclude la nota della FIPE. cdn/AGIMEG