Il Ministero della Salute, con l’Ordinanza dello scorso 11 febbraio, ha confermato, fino al 28 febbraio 2022, la collocazione in zona gialla di Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto, Trento e Bolzano, e in zona arancione della Valle D’Aosta. Il Ministero, inoltre, ha stabilito, a partire da oggi, 14 febbraio e sempre fino al prossimo 28 febbraio, il passaggio nella fascia di rischio gialla del Molise (che era in zona bianca) e della Sicilia (che era in zona arancione). Per effetto delle nuove disposizioni, pertanto, solo la Basilicata e l’Umbria restano nella fascia di rischio bianca.
Ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, lo scenario attuale è quindi il seguente:
zona bianca: Basilicata e Umbria;
zona gialla:
- Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana, fino al 21.02.2022;
- Bolzano, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Trento e Veneto, fino al 28.02.2022;
zona arancione:
- Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Piemonte, fino al 21.02.2022;
- Valle d’Aosta, fino al 28.02.2022.
zona rossa: nessuna Regione
Sebbene attualmente nessun territorio sia collocato in zona rossa, è bene ricordare che per effetto dell’art. 4 del D.L. n. 5/2022 di recente emanazione, anche in zona rossa trovano applicazione le disposizioni relative alla zona bianca, ma solo nei confronti dei soggetti in possesso del super green pass. Si legge in una nota FIPE. Dunque, anche nel caso in cui alcune Regioni dovessero essere collocate in zona rossa, i Pubblici Esercizi potrebbero continuare ad esercitare la loro attività, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
SERVIZI DI RISTORAZIONE (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie ecc.)
- Per il consumo al tavolo e al bancone è prescritto il possesso del c.d. super green pass, ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale;
- nessun limite di commensali allo stesso tavolo, né al chiuso né all’aperto;
- il take away non richiede il possesso di green pass;
- mense e catering continuativo su base contrattuale: sono consentite anche per i lavoratori muniti di green pass base, salvi i casi di obbligo vaccinale previsti nei confronti di specifiche categorie professionali e, a decorrere dal prossimo 15 febbraio, a carico dei soggetti ultra cinquantenni.
FESTE
Sono consentite le feste al chiuso e, a partire dallo scorso 1° febbraio, anche quelle all’aperto. Gli ospiti devono essere in possesso del c.d. super green pass, ad eccezione dei minori di anni 12 e soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’
L’accesso è consentito solo ai clienti muniti di super green pass.
SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI
Le attività, a partire dallo scorso 11 febbraio, sono nuovamente consentite, con capienza ridotta e accesso consentito ai soli possessori di super green pass. cdn/AGIMEG










