FIPE: “Nuove zone di rischio e quarantene. Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino, accesso consentito solo ai clienti muniti di super green pass”

Con l’Ordinanza dello scorso 4 febbraio, il Ministero della Salute ha disposto, a partire da oggi, 7 febbraio e fino al 21 febbraio 2022, il passaggio in zona arancione della Regione Marche, e confermato (sempre fino al 21 febbraio) la collocazione in zona gialla di Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana, e in zona arancione di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. E’ quanto si legge in una nota FIPE.

Ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, lo scenario attuale è quindi il seguente:

  • zona bianca: Basilicata, Molise e Umbria;
  • zona gialla:

–        Bolzano, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Trento e Veneto, fino al 14.02.2022;

–        Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana, fino al 21.02.2022;

  • zona arancione:

–        Valle d’Aosta, fino al 14.02.2022;

–        Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte e Sicilia, fino al 21.02.2022;

  • zona rossa: nessuna Regione

Per quanto riguarda le misure Covid di maggior interesse per i Pubblici Esercizi, ai sensi del regime giuridico attualmente applicabile, così come modificato, da ultimo, dal Decreto Legge n. 5/2022, in zona bianca, gialla, arancione e rossa, occorre osservare quanto segue:

SERVIZI DI RISTORAZIONE (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie ecc.)

  • Per il consumo al tavolo (al chiuso e all’aperto) e al bancone (al chiuso e all’aperto) è prescritto il possesso del c.d. super green pass (no tampone), ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale;
  • nessun limite di commensali allo stesso tavolo, né al chiuso né all’aperto;
  • il take away non richiede il possesso di green pass (neppure quello base);
  • mense e catering continuativo su base contrattuale: sono consentite anche per i lavoratori muniti di green pass base, salvi i casi di obbligo vaccinale previsti nei confronti di specifiche categorie professionali (es. medici) e, a decorrere dal prossimo 15 febbraio, a carico dei soggetti ultra cinquantenni.

FESTE

Sono consentite le feste (qualsiasi tipologia, es. compleanni, pensionamenti, lauree, matrimoni, battesimi, ecc.) al chiuso e, a partire dallo scorso 1° febbraio, anche quelle all’aperto (quest’ultime erano state vietate fino allo scorso 31 gennaio). Gli ospiti devono essere in possesso del c.d. super green pass (no tampone), ad eccezione dei minori di anni 12 e soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Resta fermo, fino al 10 febbraio, il divieto delle attività danzanti.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’

L’accesso è consentito solo ai clienti muniti di super green pass (ferme le eccezioni di cui sopra).

SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI

Le attività sono sospese fino al 10 febbraio 2022 (salvo ulteriori proroghe, le attività potranno riaprire a partire dal prossimo venerdì 11 febbraio). Tuttavia, previo confronto con la Prefettura locale e fermo restando il rispetto delle disposizioni di settore, è possibile esercitare l’attività del codice ateco secondario della ristorazione.

GREEN PASS STRANIERI

  • Ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 5/2022, a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il super green pass (quindi anche ai Pubblici Esercizi), previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore);
  • l’effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;
  • anche coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, possono accedere ai Pubblici Esercizi previa effettuazione di un tampone (con la stessa validità temporale di cui sopra);
  • è bene, inoltre, ricordare che a partire dallo scorso 1° febbraio per le persone che intendano fare ingresso in Italia dopo aver, nei 14 giorni precedenti, soggiornato o transitato negli Stati membri dell’Unione Europea e negli altri Paesi indicati nell’elenco C dell’allegato 20 al DPCM dello scorso 2 marzo, non è più necessario sottoporsi a un test molecolare (nelle 48 ore antecedenti)  o antigenico rapido (nelle 24 ore precedenti), ma è sufficiente esibire il green pass base (in luogo del c.d. “super green pass”) o altra certificazione equipollente, oltre al Passenger Locator Form debitamente compilato.

DURATA CERTIFICAZIONI VERDI

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 5/2022, il green pass rilasciato dopo la terza dose ha efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Ciò vale anche per chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Restano fermi gli ulteriori termini di validità delle certificazioni verdi, per comodità riassunti nello specchietto che segue:

CASISTICHE TERMINE DI VALIDITÀ
  Completamento ciclo vaccinale c.d. “primario” (due dosi su due)   6 mesi dal completamento dello stesso
  Prima dose dei vaccini che ne richiedono due dal 15° giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale
  Vaccino monodose   6 mesi dal 15° giorno successivo alla somministrazione
  Somministrazione dell’unica dose per i soggetti che abbiano precedentemente contratto il SARS-CoV-2   6 mesi dalla data di somministrazione
  Dose aggiuntiva o booster   Validità illimitata dalla data di somministrazione
  Avvenuta guarigione   6 mesi dall’avvenuta guarigione
  Soggetti che abbiano contratto il virus SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino     6 mesi dall’avvenuta guarigione
  Soggetti che abbiano contratto il virus SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo     Validità illimitata dall’avvenuta guarigione
  Test molecolare   72 ore dall’esecuzione del test
  Test antigenico rapido   48 ore dall’esecuzione del test

QUARANTENE

L’art. 2 del D.L. n. 5/2022 ha previsto l’applicabilità del regime di autosorveglianza anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

Di seguito uno specchietto (aggiornato anche alla Circolare del Ministero della Salute dello scorso 4 febbraio) sui casi di applicazione delle misure di isolamento, quarantena e autosorveglianza:

CASISTICHE MISURA
  CONTAGIATO non vaccinato (o con completamento del ciclo vaccinale o guarigione da più di 4 mesi)   Isolamento di 10 giorni (se sintomatico, tampone finale – con esito negativo – da effettuare dopo 3 giorni in assenza di sintomi)
  CONTAGIATO con booster (o con completamento del ciclo vaccinale da meno di 4 mesi)   Isolamento di 7 giorni (se sintomatico, tampone finale – con esito negativo – da effettuare dopo 3 giorni in assenza di sintomi)
  CONTATTO STRETTO nei casi di soggetti: asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da più di 4 mesi senza aver ricevuto la dose booster   Quarantena di 5 giorni (con tampone finale, con esito negativo) con obbligo FFP2 per i 5 giorni successivi
  CONTATTO STRETTO nei casi di soggetti: che abbiano ricevuto la dose booster o completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi che siano guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario   Nessuna quarantena. Si applica l’autosorveglianza per 5 giorni (monitoraggio sulle proprie condizioni, alla prima comparsa dei sintomi è richiesto di effettuare un tampone e, se i sintomi persistono dopo il test negativo, ripetere il test al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) con obbligo di FFP2 per 10 giorni
  CONTATTO A BASSO RISCHIO con mascherine chirurgiche o FFP2   non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie

Resta fermo, inoltre, l’obbligo di osservare le misure di prevenzione previste per ogni specifica attività nelle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre. cdn/AGIMEG