Con Ordinanza del 1° aprile 2022, il Ministero della Salute ha adottato le nuove linee guida recanti le misure di prevenzione anti-Covid19, applicabili alle attività economiche e sociali, che saranno efficaci fino al 31 dicembre 2022. Si segnalano – si legge in una nota FIPE – di seguito le novità di maggiore interesse per il settore dei Pubblici Esercizi:
- Ristorazione e cerimonie
- Distanziamento: le nuove linee guida prevedono l’obbligo di disporre i tavoli in modo da assicurare il distanziamento di 1 metro tra i clienti di tavoli diversi solo per gli spazi al chiuso. Nessuna regola di distanziamento è prevista per gli spazi all’aperto e per le consumazioni al banco (anche al chiuso);
- Elenco delle prenotazioni: diversamente da quanto previsto nella precedente versione delle linee guida, il nuovo testo non prevede l’obbligo di mantenere per 14 giorni l’elenco dei soggetti che hanno prenotato.
- Stabilimenti balneari
- Elenco delle presenze: anche per tale categoria di imprese non è più previsto l’obbligo di mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
- Distanziamento tra persone, ombrelloni e attrezzature: a differenza del testo previgente, le nuove linee guida non prevedono gli obblighi di:
- assicurare 1 metro di separazione tra gli utenti;
- disporre gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone;
- garantire una distanza di almeno 1 metro tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio) quando non posizionate nel posto ombrellone;
- Attività ludico-sportive: nessuna limitazione è più prevista con riferimento alle attività che sono abitualmente effettuate in spiaggia (quali ad esempio sport, giochi ecc.).
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Sorvegliabilità delle entrate: nel nuovo testo non è presente l’indicazione che, secondo il previgente regime, imponeva al gestore di calcolare e gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese quelle ove sono posizionati distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
- Accompagnamento minori: nelle nuove linee guida risulta eliminata l’indicazione concernente la necessità di consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino, nel caso in cui quest’ultimo necessiti di accompagnamento.
- Discoteche e sale da ballo
- Elenco dei partecipanti agli eventi: anche in questo caso, non è più previsto l’obbligo di conservare per 14 giorni l’elenco delle persone presenti per ogni evento (previsto nella versione previgente);
- Consumo di bevande al banco: in discontinuità con il regime previgente, le nuove linee guida non prevedono il divieto di consumazione di bevande al banco. Sul punto è previsto che la distribuzione delle bevande possa avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata. È comunque raccomandata la consumazione al tavolo;
- Capienza massima: coerentemente con la normativa attualmente vigente, non sono più previsti limiti alla capienza massima consentita, né all’aperto, né al chiuso;
- Barriere fisiche: diversamente da quanto previsto nella precedente versione, le nuove linee guida non prevedono l’obbligo di apprestare barriere fisiche nella postazione dedicata alla reception e alla cassa. cdn/AGIMEG