Con Determinazione Direttoriale n. 90538/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la proroga al 30 aprile 2022 del termine per la presentazione delle istanze per la sostituzione/rilascio del nulla osta per la messa in esercizio
- degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS, installati prima del 1° gennaio 2003;
- degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. c bis) e c ter) del TULPS (es. calciobalilla, flipper).
Dunque, dal prossimo 1° maggio potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti del nuovo titolo autorizzatorio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica, che verrà consegnato all’utente insieme al nulla osta.
È bene considerare che il soggetto tenuto a presentare la richiesta del titolo autorizzatorio per la messa in esercizio è il gestore dell’apparecchio (vale a dire colui che iscritto nel registro di cui all’art. 27 del D.L. n. 124/2019 e che esercita un’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi), figura alla quale è equiparato anche l’esercente del locale (ad esempio un Pubblico Esercizio) ove gli apparecchi sono installati, solo nel caso in cui ne sia anche proprietario. E’ quanto si legge in una nota FIPE.
Resta fissato al 30 giugno 2022 il termine per la presentazione dei nulla osta per la messa in esercizio per gli apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS, comma 7, lett. a) – es. gru e pesche di abilità – e lett. c) – videogiochi – verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti.
Il Provvedimento dell’Agenzia, inoltre, prevede che sarà inviata a tutti gli attuali possessori degli apparecchi una nota informativa dei nuovi obblighi e delle relative modalità per i conseguenti adempimenti amministrativi.
cdn/AGIMEG