Fasce orarie e distanziometri: dove vengono difesi e dove invece bocciati

Il Tar Lombardia difende le fasce orarie di Milano, e boccia quelle di Roè Volciano. A Monza fioccano i ricorsi contro le fasce orarie. A Bolzano, una sala di Merano ottiene un decreto che sospende la decadenza della concessione, mentre un’altra – proprio di Bolzano – chiede un rinvio per poter esaminare la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato solo un paio di settimane prima. La Cassazione continua a discutere di Ctd, mentre alla Corte di Giustizia Europea arriva l’ordinanza della Commissione Tributaria di Parma sulla tassazione dei Ctd.

Tar Lombardia: fasce orarie delle sale giochi del comune di Milano servono a prevenire le dipendenze

Il Tar Lombardia difende nuovamente le fasce orarie adottate dal Comune di Milano e respinge il ricorso intentato da una sala. La sentenza ricalca sostanzialmente la pronuncia già pubblicata una dozzina di giorni fa. Anche in questo caso la sala aveva provato a far leva sul parere di uno psichiatra per mettere in discussione l’utilità delle fasce orarie. Il Collegio prende atto delle “acute ed articolate considerazioni” dello psichiatra, ma ribatte che “la giurisprudenza oramai unanime è tuttavia assestata nel ritenere che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco, accresce oggettivamente il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza”. L’obiettivo delle fasce orarie del resto “non è quella di eliminare ogni forma di dipendenza patologica, che a ben vedere, può trovare origine in altri giochi leciti (…), ma solo quello “di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco”.

Tar Brescia annulla fasce orarie di Roè Volciano. Non c’è alcuna emergenza sanitaria e non hanno alcun effetto

Non c’è “una particolare emergenza sanitaria nel Comune di Roè Volciano” tale da giustificare l’adozione di fasce orarie per limitare il gioco alle Vlt. E non è stata dimostrata “l’efficacia della misura adottata”, visto che non sono state adottate “azioni convergenti a livello sovracomunale che possano garantirla”. In sostanza basterebbe spostarsi in un Comune limitrofo cittadina per eludere il divieto. E’ quanto afferma il Tar Brescia, accogliendo il ricorso di una sala Vlt contro i limiti orari adottati dal Comune di Roè Volciano. L’amministrazione locale aveva adottate tre fasce orarie in cui gli apparecchi dovevano rimanere spenti dalle 07.30 alle 09.30; dalle 12.00 alle 14.00; e dalle 19.00 alle 21.00. “Oltre alla ordinaria chiusura notturna” considera il Tar, il Comune ha posto “il divieto di funzionamento degli apparecchi per sei ore nell’arco della giornata, così venendo a limitare l’orario di esercizio a sole dieci ore e trenta minuti al giorno”. Il giudice sottolinea quindi che la misura è di per sé legittima, per adottare simili limiti però il Comune deve svolgere un’adeguata istruttoria: le limitazioni “possono essere conformi solo nella misura in cui la loro introduzione sia stata preceduta da una puntuale indagine che, con riferimento alla specifica situazione rilevabile sul territorio comunale, ne abbia fatto emergere la loro necessità e utilità al fine di preservare altri beni costituzionalmente tutelati, la cui tutela sia demandata all’autorità comunale”. Tuttavia “L’ordinanza impugnata appare, dunque, carente sotto il profilo dell’istruttoria, dal momento che, nella fattispecie, il Comune si è limitato a basare le proprie scelte su studi riguardanti la situazione dell’intera provincia e a uniformarsi alle indicazioni generali ricavate da tali studi e accordi di programma generici”. In sostanza quindi non ha accertato la “concreta necessità, a livello locale, di incidere su di un fenomeno di cui non è stata, in concreto, accertata la rilevanza nel territorio di Roè Volciano: necessità che avrebbe giustificato l’intervento regolamentare derogatorio rispetto alla vigente normativa, che non impone limiti all’orario di gioco, né tantomeno prescrive dei periodi di sospensione della possibilità di praticare il gioco nel corso della giornata”.

Fasce orarie Monza, pioggia di ricorsi al Tar: chiesta sospensione e ridiscussione dei termini dell’ordinanza anti slot

Le fasce orarie di Monza, che limitano l’orario di accensione delle slot tra le 14,00 e le 23,00, tornano al Tar, con una pioggia di ricorsi contro l’ordinanza anti slot del sindaco Allevi. Molti i titolari di bar e sale gioco che hanno presentato i ricorsi al Tar Lombardia ed uno al Presidente della Repubblica – come riporta Il Corriere della Sera -. “Con l’adozione dell’ordinanza, l’amministrazione si è sostituita al legislatore poiché nessuna legge dello Stato ha fissato fasce orarie”, ha spiegato l’avvocato Tommaso Santamaria. Secondo i legali, il provvedimento, essendo stato adottato con un’urgenza ingiustificata, potrebbe avere un difetto di istruttoria. Oltre alla sospensione dell’ordinanza, i provvedimenti chiedono anche una ridiscussione dei termini della normativa.

Tar, rinviato a gennaio 2020 ricorso contro il distanziometro di Bolzano. La sala chiede tempo per esaminare la sentenza del Consiglio di Stato

Tar Bolzano , verrà discusso direttamente nel merito, il 22 gennaio 2020, il ricorso intentato da una sala da gioco di Bolzano. Il Comune aveva imposto di rimuovere le slot alla sala che non era in regola con le distanze minime. Il 20 marzo si sarebbe dovuta discutere la richiesta di sospensiva, ma la difesa della ricorrente ha chiesto maggiore tempo per poter esaminare la sentenza emessa una decina di giorni prima dal Consiglio di Stato in un caso simile. In quell’occasione, i giudici di Palazzo Spada hanno riconosciuto la legittimità del distanziometro: “non comporta un’interdizione/espulsione assoluta degli esercizi gestiti dalle imprese ricorrenti né dal territorio dei singoli comuni né, tanto meno, dall’intero territorio provinciale. Infatti, le simulazioni e i rilevamenti effettuati dal consulente tecnico d’ufficio hanno evidenziato la persistente sussistenza di uno spazio utile residuo nell’ambito dei singoli terrori comunali, bensì tendenzialmente ristretto, ma pur sempre idoneo e sufficiente per l’organizzazione economica delle attività delle sale giochi gestite dalle imprese odierne appellanti”.

La sentenza del Consiglio di Stato sembra insomma rimescola le carte sul distanziometro di Bolzano, dopo che il Tar Bolzano aveva dato segno di voler cambiare rotta Solo a gennaio aveva accennato addirittura dei dubbi sulla costituzionalità della misura. In due ordinanze identiche infatti aveva scritto che “Ad un primo sommario esame”, i ricorsi apparivano fondati, “in particolare in relazione ai prospettati profili d’incostituzionalità della norma sul distanziometro”. E aveva rinviato la questione al merito, fissando l’udienza per il 9 ottobre prossimo.

Tar Bolzano sospende con decreto la decadenza di una sala di Merano

Il presidente del Tar Bolzano ha sospeso con un decreto di urgenza il provvedimento con cui il Comune di Merano aveva avviato la decadenza della licenza a una sala scommesse e Vlt, per violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili. Per il Presidente del Tar “nel caso all’esame sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza nelle more della celebrazione della camera di consiglio”. Camera di consiglio che si terrà il 16 aprile.

Bolzano, Giunta autorizza il Sindaco ad intervenire in una controversia pendente al TAR sul distanziometro

A Bolzano, la Giunta ha autorizzato il Sindaco ad intervenire “ad opponendum” in una controversia pendente al TAR riguardantela decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse per un locale situato nel raggio di 300 metri dai luoghi ritenuti sensibili. E’ quanto ha fatto sapere il vice sindaco Christoph Baur. Il titolare della sala giochi ha presentato ricorso al TAR che ha accolto l’istanza di sospensiva. L’udienza di merito del ricorso è stata rinviata al 27 novembre prossimo.

Cassazione conferma condanna per Ctd: non faceva semplice intermediazione, ma raccoglieva scommesse

La Corte di Cassazione conferma la condanna disposta – sia dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che dalla Corte d’Appello di Napoli – nei confronti del titolare di un centro trasmissione dati per raccolta illegale di scommesse, spiegando che nel caso in questione non si possono invocare le eventuali discriminazioni subite nell’accesso al mercato. Per la Suprema Corte il giudice di merito ha giustamente rilevato che il centro non svolgeva la mera attività di ausilio tecnico, trasmissione dati all’operatore straniero, ma esercitava in prima persona una vera e propria attività di intermediazione e raccolta delle scommesse”. In sostanza il Centro non si limitava a mettere a disposizione dei clienti i terminali da cui piazzare le scommesse, come dimostra il fatto che vi fossero diverse casse per accettare le giocate, “la lista di transazioni riferite ai suddetti identificativi per importi rilevanti, la presenza di postazioni di p.c. rivolte verso il banco e non verso i clienti con apposta la dicitura “riservato agli addetti” e dall’annotazione riportata circa le modalità di pagamento delle vincite”. E questa “pluralità di elementi”, sottolinea la Cassazione, “non è sminuita dall’assenza di sequestro di denaro”. E quindi, sull’impossibilità di far valere le discriminazioni nell’accesso al mercato: ” In presenza di svolgimento di un’attività di intermediazione come tale punibile ex art. 4 cit., non assume alcun rilievo l’indagine sulla discriminazione perpetrata, che richiede la dimostrazione che vi sia una mera attività di raccolta e trasmissione di dati, situazione esclusa dai giudici del merito”.

In Gazzetta Europea l’ordinanza della CTP di Parma che solleva dubbi sulla tassazione dei CTD

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea l’ordinanza con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Parma – lo scorso dicembre – ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea tre quesiti sulle norme che riguardano la tassazione dei Ctd e dei bookmaker esteri. Con la prima questione il giudice tributario chiede se sia legittima la norma che richiede il pagamento del prelievo sulle scommesse a Ctd e bookmaker esteri. Con il secondo se sia legittimo assoggettare a tale prelievo solamente i Ctd collegati ai bookmaker esteri, e non anche le ricevitorie che raccolgono gioco per conto dei concessionari. Infine il terzo quesito riguarda il criterio di calcolo dell’imposta, dal momento che i Ctd sono tenuti a versare un prelievo calcolato sul triplo della raccolta media che viene effettuata nella provincia di riferimento