Home Attualità Eurispes: riciclaggio ed evasione fiscale, un rapporto complesso. Il riciclaggio in Italia vale circa il 2% del Pil, pari a circa 40 miliardi di euro l’anno

Eurispes: riciclaggio ed evasione fiscale, un rapporto complesso. Il riciclaggio in Italia vale circa il 2% del Pil, pari a circa 40 miliardi di euro l’anno

Evasione fiscale e riciclaggio, pur concettualmente distinti, condividono la medesima finalità: accumulare e nascondere capitali sottraendoli al controllo delle autorità. Entrambi alimentano l’economia sommersa, distorcono il mercato e alterano la libera concorrenza. La differenza principale risiede nell’origine dei fondi: nell’evasione, i capitali hanno provenienza lecita ma vengono sottratti all’imposizione; nel riciclaggio, derivano da attività criminali. In entrambi i casi, tuttavia, l’obiettivo è occultare la provenienza del denaro.

L’Eurispes ha inteso approfondire questi fenomeni con lo studio dal titolo “Il complesso rapporto tra riciclaggio ed evasione fiscale” realizzato nell’ambito dei lavori del Laboratorio sulle Politiche fiscali. Grazie alla normativa antiriciclaggio, anche i reati tributari rientrano oggi tra i reati “presupposto” del riciclaggio: l’impiego di proventi da evasione fiscale in attività economiche costituisce a tutti gli effetti reato di riciclaggio. I meccanismi tipici sono la sostituzione (rimpiazzo del denaro sporco con risorse apparentemente pulite) e il trasferimento (spostamento dei fondi tra soggetti per disperderne le tracce). Strumenti comuni includono false fatture, loan back, commingling e società di comodo offshore.

Il sistema delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), disciplinato dall’art. 35 del D.lgs. 231/2007, è lo strumento cardine del contrasto: un’ampia platea di soggetti obbligati deve comunicare alla UIF ogni operazione sospettabile di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nel primo semestre 2025 le SOS hanno raggiunto quota 80.930, con un aumento del 15,6% rispetto all’anno precedente. Le fattispecie fiscali rappresentano quasi un quarto del totale.

Riciclaggio ed autoriciclaggio

Il riciclaggio (art. 648-bis c.p.) punisce chi — estraneo al reato originario — sostituisce, trasferisce o compie operazioni su denaro di provenienza delittuosa, ostacolando l’identificazione della sua origine. Il reimpiego (art. 648-ter c.p.) si configura quando tali beni vengono immessi in attività economiche. L’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) si distingue perché è lo stesso autore del reato-base a reimpiegare i proventi illeciti. Rispetto al riciclaggio, richiede un elemento aggiuntivo: l’ostacolo concreto — e non meramente generico — all’identificazione della provenienza. La determinazione di tale “concreto” ostacolo è rimessa alla valutazione caso per caso della giurisprudenza, secondo un criterio di idoneità ex ante.

La giurisprudenza

La Cassazione ha definito nel tempo i confini applicativi di questi reati attraverso numerose pronunce rilevanti:

Cass. n. 38141/2022: integra nel riciclaggio anche il semplice fatto di accettare di figurare come beneficiario economico di beni altrui di provenienza illecita. Il riciclaggio è un reato a forma libera, realizzabile con una pluralità di atti in sé leciti, purché unitariamente finalizzati all’occultamento.

Cass. n. 35260/2021: è configurabile come autoriciclaggio quando il profitto illecito viene reimpiegato intestandolo a un terzo (persona fisica o società), come nell’estinzione di un debito o di un’ipoteca.

Cass. n. 4855/2022: lo spostamento di ingenti somme illecite non beneficia dell’esimente del “godimento personale” (comma 4 dell’art. 648-ter.1) quando le condotte incidono sull’economia legale, ad esempio tramite acquisto di immobili o operazioni bancarie.

Cass. n. 47528/2022: la responsabilità dell’amministratore di diritto per riciclaggio e autoriciclaggio non può derivare automaticamente dalla sola assunzione della carica, essendo necessaria la prova di un concorso almeno morale nelle condotte illecite.

Cass. n. 10981/2025: la ricchezza derivante da risparmio d’imposta costituisce “provento del reato” ed è soggetta a confisca non solo nella misura dell’imposta evasa, ma anche del prodotto derivante dal successivo reinvestimento.

Cass. n. 38508/2025: conferma che la confisca ex art. 648-quater c.p. riguarda sia il profitto sia il prodotto del reato; quella per equivalente può estendersi anche al prezzo. L’interpretazione restrittiva contrasterebbe con la ratio dell’ordinamento e con il diritto sovranazionale.

Dal riciclaggio al cyberlaundering

Internet amplifica le possibilità di riciclaggio, garantendo anonimato, indifferenza geografica e velocità. Il cyberlaundering rappresenta l’evoluzione digitale di un fenomeno antico, che sfrutta le stesse tre fasi tradizionali: placement (polverizzazione), layering (camuffamento) e integration (integrazione). Strumento tipico è il ricorso ai “prestaconto” (money mule): soggetti che mettono il proprio conto a disposizione dei criminali, incassano le somme e le girano al truffatore trattenendo una parte. Nel cyberlaundering estremo, l’intera operazione può ridursi a una singola transazione virtuale, rendendo difficilissima la distinzione tra servizi reali e fittizi.

Gli indicatori UIF

La UIF ha pubblicato 34 indicatori di anomalia (entrati in vigore il 1° gennaio 2024) per agevolare l’individuazione di operazioni sospette. Tra i più rilevanti:

Indicatore 4.1: strutture societarie opache con trust, fiduciarie o international business company in paesi ad alto rischio.

Indicatore 11.4: acquisti o vendite di beni (inclusi crypto-asset) a prezzi significativamente sproporzionati rispetto al valore di mercato.

Indicatore 26: operatività in crypto-asset incoerente con il profilo economico del soggetto.

Indicatore 30.5: atto istitutivo di trust che consente al disponente di ricoprire più ruoli, generando opacità sul titolare effettivo.

Indicatore 30.12: costituzione di fondo patrimoniale da parte di soggetti in difficoltà finanziaria o con ingenti debiti tributari.

Indicatore 33.11: concentrazione di trasferimenti verso soggetti che fungono da “collettori” per conto terzi, anche tramite sistemi informali come l’hawala.

L’High Frequency Trading

L’High Frequency Trading (HFT) consiste in scambi di borsa ad altissima velocità operati da algoritmi, con una durata media di 81 microsecondi. Oggi rappresenta l’80% del numero di transazioni e il 50% dei volumi globali, condizionando circa un terzo delle fluttuazioni dei prezzi e aumentando il costo della liquidità del mercato del 17%. Oltre ai rischi sistemici (volatilità, potenziale insider trading e aggiotaggio), l’HFT può essere utilizzato come strumento di riciclaggio, grazie alla limitata capacità di controllo degli ordinamenti vigenti.

In Italia esiste dal 2013 una Tassa sulle Transazioni Finanziarie (TTF), ma risulta inadeguata per perimetro applicativo troppo ristretto (esclude obbligazioni, molti derivati e valute), aliquote basse e arco temporale di riferimento limitato a soli 0,5 secondi (lasciando fuori la maggior parte delle operazioni HFT).

Follow the money, anche quello virtuale

I flussi finanziari internazionali sfuggono sempre più al controllo ufficiale attraverso canali informali: hawala, hundi, sistemi cinesi chop/flying money, black market pesos exchange. Questi circuiti paralleli non lasciano tracce cartolari, non attraversano frontiere statali e sono in espansione anche in Occidente. Agli strumenti tradizionali si aggiungono quelli digitali: carte ricaricabili, pagamenti contactless, piattaforme di e-commerce. I classici rischi del contante (peso, ingombro, sequestro) sono superati, rendendo questi strumenti molto più “utili” per il riciclaggio. Anche negli USA, l’IRS ha istituito nel 2018 un’apposita Cyber Crime Unit per contrastare i crimini informatici a fini fiscali e finanziari.

Evasione fiscale, criptovalute e profitto del reato

Le criptovalute condividono con i paradisi fiscali le caratteristiche di anonimato, mancanza di controllo fiscale statale e opacità dei flussi. La Cassazione ha più volte affermato che le operazioni in crypto-asset ostacolano concretamente l’identificazione del beneficiario finale, integrando quindi il reato di autoriciclaggio fin dalla fase della conversione valutaria. Il sequestro di criptovalute richiede attenzione alla distinzione tra sequestro probatorio (del wallet e delle tracce digitali) e sequestro preventivo (che richiede il trasferimento delle criptovalute su un portafoglio controllato dall’autorità giudiziaria). In un caso del giugno 2025, la GdF ha eseguito un sequestro di oltre 9 milioni di euro in criptovalute, utilizzate per occultare proventi di un attacco hacker tramite tecniche di chain-hopping.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Concetto e disciplina del reato

L’art. 11 del D.lgs. 74/2000 punisce chi, allo scopo di sottrarsi al pagamento di imposte, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri beni, idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva. È un reato di pericolo concreto: non occorre che la riscossione sia resa impossibile, basta che sia resa più difficile. Le Sezioni Unite (sent. n. 12213/2018) hanno definito “atto fraudolento” qualsiasi comportamento formalmente lecito ma connotato da artifizio o inganno, idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero. Anche una serie di atti leciti (come cessioni di rami d’azienda) diviene fraudolenta se nel complesso è finalizzata a sottrarre garanzie patrimoniali all’Erario (Cass. n. 834/2025).

La Cassazione (sent. n. 29943/2025) ha chiarito che anche comportamenti formalmente leciti ma che nel complesso costituiscono uno stratagemma artificioso — come cedere quote societarie a un figlio convivente dopo la ricezione di avvisi di accertamento — integrano il reato. Quanto alla quantificazione del profitto confiscabile, esso non è limitato al debito tributario ma va calcolato sul valore dei beni idonei a fungere da garanzia, secondo i parametri delle norme sulla riscossione coattiva (Cass. n. 834/2025 e n. 28725/2024).

Strumenti di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

I fondi patrimoniali

Il fondo patrimoniale (artt. 167 e 170 c.c.) vincola determinati beni all’interesse della famiglia, con divieto di esecuzione per debiti estranei ai bisogni familiari. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che il criterio per valutare se un debito (anche tributario) possa essere aggredito nei beni del fondo va ricercato non nella natura dell’obbligazione, ma nella sua relazione con i bisogni della famiglia. Se tale relazione sussiste, il divieto non è opponibile all’Erario.

La costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta quando sia idonea e finalizzata a evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria (Cass. n. 45163/2023). Cass. n. 34139/2023 precisa inoltre che una pluralità di atti dispositivi rende più difficoltoso il recupero dei beni e caratterizza la condotta come complessa, con consumazione del reato all’ultimo atto.

Fiduciarie: riservatezza ed accertamenti

Le fiduciarie amministrano beni per conto di terzi, conservando la riservatezza dell’identità del fiduciante. Tuttavia, tale riservatezza cede di fronte agli obblighi antiriciclaggio e al principio costituzionale di contribuzione alle spese pubbliche. L’attività di controllo fiscale sulle fiduciarie deve essere preceduta dall’individuazione di specifiche operazioni sospette e non può essere meramente esplorativa.

La Cassazione (Ord. n. 29395/2024) ha sanzionato il responsabile antiriciclaggio di una fiduciaria che aveva omesso di segnalare mandati fiduciari con evidenti indicatori di anomalia (investimenti sproporzionati ai redditi, operazioni tramite centri offshore). Il solo convincimento soggettivo dell’operatore dell’estraneità all’illecito non esime dall’obbligo di segnalazione.

I trust

Il trust è uno strumento attraverso cui il disponente (settlor) trasferisce beni a un trustee, che li amministra nell’interesse di un beneficiario. È soggetto passivo d’imposta autonomo, con residenza fiscale determinata dalla sede dell’amministrazione e dall’oggetto principale dell’attività.

Il trust può essere usato abusivamente per: nascondere patrimoni al Fisco, occultare l’identità del beneficiario effettivo, eludere norme tributarie attraverso strutture opache offshore, o riciclare capitali illeciti. Il trust è simulato — e quindi contestabile — quando il disponente mantiene di fatto il controllo sui beni, coincide con il beneficiario, o il trustee non ha autonomi poteri decisionali. La simulazione può essere opposta anche solo ai fini fiscali, attraverso presunzioni e indagini finanziarie.eurispeseurispes

I numeri dell’evasione

Il rapporto tra evasione e riciclaggio è stretto e si alimenta reciprocamente attraverso strumenti giuridici (trust, fiduciarie, fondi patrimoniali), tecnologici (crypto-asset, HFT, sistemi di pagamento informali) e organizzativi (società zombie, imprese infiltrate dalla criminalità organizzata Il contrasto a tali fenomeni non può che avvenire in una dimensione internazionale. Il quadro normativo si è evoluto dalle prime Raccomandazioni FATF (1989) fino al più recente AML Package europeo (Direttiva 2024/1640, Regolamenti 2024/1624 e 2024/1620), che ha introdotto registri sui super-ricchi, tracciabilità degli IBAN virtuali e rafforzamento dei controlli sulle cripto-attività.

Il Regolamento delegato Ue 2025/1184 ha aggiornato la black list antiriciclaggio, includendo 10 nuovi paesi (tra cui Algeria, Libano, Kenya, Monaco e Venezuela) e rimuovendone 8 (tra cui Panama ed Emirati Arabi Uniti). Oltre 100.000 imprese italiane (più del 2% del totale) risultano infiltrate da organizzazioni criminali nel periodo 2001-2020. Le imprese infiltrate operano come “cartiere” o “società zombie”, con fatturati gonfiati, costi di personale irrisori e improvvisi fallimenti.

Il riciclaggio in Italia

Il riciclaggio in Italia vale almeno l’1,5-2% del Pil, pari a circa 40 miliardi di euro l’anno. L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria), a fronte di una dotazione di personale di circa 150-160 unità, riceve quasi 150.000 segnalazioni all’anno. I volumi di riciclaggio ammontano al 62-70% sul valore totale delle transazioni segnalate come sospette.

Le prime regioni per incidenza del riciclaggio di proventi illeciti sul Pil sono le più popolose e centrali per l’economia italiana: Lombardia e Lazio. E quelle con la presenza più radicata della criminalità organizzata, vale a dire Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

L’Unità di Informazione Finanziaria

Nel primo semestre del 2025, l’Unità di Informazione Finanziaria ha registrato un incremento significativo delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), ricevendone 80.930, con un aumento del 15,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’alto volume numerico delle SOS è da attribuire, in gran parte, alla ripresa della propensione segnaletica da parte di banche e Poste, che hanno trasmesso oltre 7.700 segnalazioni in più rispetto al primo semestre del 2024.

In parallelo, hanno inciso anche altri comparti: gli operatori del gioco e delle scommesse, i prestatori di servizi di pagamento comunitari e, in modo particolarmente marcato, i prestatori di servizi per cripto-attività, che hanno quasi raddoppiato il numero di segnalazioni rispetto al periodo precedente. La portata dell’infiltrazione criminale nell’economia italiana con evidenti fini di riciclaggio è significativa. La distribuzione settoriale è molto ampia. Oltre ai settori tradizionalmente vulnerabili come costruzioni, trasporti, gestione rifiuti e attività immobiliari, la criminalità organizzata è presente in modo significativo in tutti i settori dell’economia, dal manifatturiero ai servizi professionali, dall’informazione e comunicazione alle attività amministrative e di supporto.

Le operazioni ad alta frequenza

Oggi le operazioni ad alta frequenza (HFT) corrispondono all’80% del numero di transazioni e al 50% dei volumi totali sui mercati finanziari globali e presentano, in termini di velocità, una durata media di appena 81 microsecondi. Gli HFT condizionano circa un terzo dell’impatto delle fluttuazioni dei prezzi e, di conseguenza, aumentano il costo della liquidità del mercato di una misura pari al 17%, in media. Oltre ai rischi sistemici (volatilità, potenziale insider trading e aggiotaggio), l’HFT può essere utilizzato come strumento di riciclaggio, grazie alla limitata capacità di controllo degli ordinamenti vigenti.

In Italia esiste dal 2013 una Tassa sulle Transazioni Finanziarie (TTF), ma risulta inadeguata per perimetro applicativo troppo ristretto (esclude obbligazioni, molti derivati e valute), aliquote basse e arco temporale di riferimento limitato a soli 0,5 secondi (lasciando fuori la maggior parte delle operazioni HFT).

7 punti proposti dall’Eurispes sui quali incentrare il contrasto ai fenomeni di evasione e riciclaggio

Utilizzo sempre più massivo dell’intelligenza artificiale per il contrasto al riciclaggio

I sistemi di AI e machine learning applicati ai big data possono rafforzare il monitoraggio delle transazioni sospette in tempo reale, migliorare il sistema di rating delle SOS, sviluppare modelli previsionali per la classificazione automatica delle segnalazioni e potenziare l’identificazione dei clienti tramite biometria. Considerando che la UIF riceve circa 150.000 segnalazioni l’anno con soli 150-160 addetti, l’IA è ormai uno strumento indispensabile.

Monitoraggio delle transazioni nel metaverso e su NFT e criptovalute

Le attività economiche nel metaverso (cessioni di NFT, locazioni di asset virtuali regolate da smart contract) producono redditi reali e possono essere usate per riciclare proventi illeciti. È necessario estendere il monitoraggio dello Stato anche a questo “territorio virtuale”.

Controllo specifico sui sistemi di pagamento informali e strategia “follow the money”

I circuiti informali (hawala, money transfer abusivi, sistemi chop/hundi) costituiscono un “sistema bancario parallelo” che sfugge a ogni statistica e controllo. Intercettarli richiede maggiore trasparenza del mercato finanziario e politiche volte ad attrarre tali flussi verso i canali ufficiali.

Voluntary disclosure sui contanti

Stime dell’ex Procuratore Francesco Greco indicavano circa 150 miliardi in contanti nascosti in cassette di sicurezza in Italia e all’estero. Una voluntary disclosure potrebbe recuperare parte di queste risorse, combinando l’accertamento sintetico (che presume la provenienza illecita del contante non coerente con il reddito dichiarato) con meccanismi di autodenuncia e regolarizzazione a costo ridotto. L’accesso alla procedura dovrebbe essere riservato a proventi di natura fiscale, con esclusione dei reati a maggiore pericolosità criminale.

Monitoraggio delle procedure concorsuali

Le procedure concorsuali, se non gestite con attenzione, possono diventare facili strumenti per cancellare debiti tributari e responsabilità penali. L’omologa forzosa (cram down), applicata anche in caso di voto contrario dell’Erario, soprattutto in presenza di finanza esterna non “verificata” rischia di avallare piani concordatari finanziati da capitali illeciti. È necessario poi un raccordo più stretto tra piano tributario, penale e concorsuale.

Monitoraggio e tassazione delle operazioni di high frequency trading

Per intercettare l’HFT occorre: estendere il perimetro dei derivati tassabili, rivedere le aliquote TTF, ampliare l’arco temporale per l’identificazione delle operazioni HFT a 5-10 secondi (rispetto agli attuali 0,5), abbassare la soglia del 60% oltre la quale scatta la tassazione sugli ordini cancellati e introdurre obblighi specifici di identificazione degli operatori algoritmici.

Contrasto all’utilizzo dell’IA a fini di deresponsabilizzazione penale

L’uso di algoritmi con componenti di AI nell’HFT o in altre attività finanziarie non può costituire uno “scudo” dalla responsabilità penale. La legge sull’intelligenza artificiale (n. 132/2025) ha già introdotto un’aggravante per la manipolazione di mercato. È necessario chiarire normativamente che lo strumento AI non muta i criteri penalistici di imputazione oggettiva e soggettiva delle condotte.

QUI il rapporto integrale. cdn/AGIMEG

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