E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni la Legge Regionale 25 giugno 2018, n. 8 dell’Emilia Romagna contenente “Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonche’ delle problematiche e delle patologie correlate)”. Le modifiche riguardano le sanzioni e prevedono norme sugli ippodromi. In particolare la normativa prevede, “Nel comma 2-bis dell’art. 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonche’ delle problematiche e delle patologie correlate) le parole «Sono vietati l’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonche’ la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)» sono sostituite dalle parole: «Sono vietati l’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all’art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), nonche’ la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.». 2. Dopo il comma 2-quater dell’art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 e’ aggiunto il seguente: «2-quinquies. In considerazione del particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi, le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell’ippodromo.». 3. Dopo il comma 2-quinquies dell’art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 sono aggiunti i seguenti: «2-sexies. E’ vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, in immobili concessi da enti pubblici a terzi in locazione, in comodato, in uso, o a qualunque diverso titolo, anche gratuito, per fini sociali ed aggregativi rivolti ad anziani, a soggetti minori dei diciotto anni o a soggetti appartenenti a categorie protette. 2-septies. Per le violazioni alle disposizioni finalizzate all’osservanza del divieto di cui ai commi 2-bis e 2-sexies, contenute nella presente legge e nelle relative norme d’attuazione, si applicano le seguenti sanzioni: a) l’inosservanza del divieto di prosecuzione delle attivita’ ai sensi del comma 2-bis e’ punita, oltre che con la chiusura dell’esercizio, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 9.000,00 euro; b) l’inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, ai sensi dei commi 2-bis e 2-sexies, nonche’ delle ipotesi ad esse equiparate ai sensi del comma 2-ter, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli; nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attivita’ da dieci a sessanta giorni; c) l’inosservanza delle limitazioni di cui al comma 2-quinquies e’ punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro; d) la violazione di ogni altra prescrizione finalizzata all’osservanza dei divieti di cui ai commi 2-bis e 2-sexies contenuta nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali e’ punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 600,00 euro. 2-octies. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2-septies sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l’infrazione, secondo le procedure definite dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).». L’applicazione del divieto di cui al comma 2-bis dell’art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 ai c.d. corner e’ subordinata all’approvazione da parte della giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di uno specifico atto che ne definisce le modalita’ attuative”, riporta il testo in Gazzetta. cdn/AGIMEG