dal nostro inviato – La Legge Regionale in Emilia-Romagna, resa esecutiva nel giugno 2017 e modificata nel 2018, fissa il distanziometro per gli apparecchi da gioco a 500 metri di distanza dai luoghi ritenuti sensibili. Nello specifico, le nuove sale e le nuove installazioni devono distare 500 metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve da: istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Altri luoghi sensibili possono essere individuati dai Comuni. “Per l’installazione degli apparecchi si intende il loro collegamento alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Rientrano nella definizione di nuova installazione: rinnovo del contratto tra esercente e concessionario, nuovo contratto con un concessionario differente, installazione dell’apparecchio in altro locale. La legge si applica espressamente a nuove installazioni e nuove aperture”. E’ quanto è stato sottolineato in occasione di un Convegno sul gioco che si sta svolgendo a Bologna. Due le comunicazioni in merito inviate dai Comuni sulla base della mappatura ai locali non in regola, quindi: “ai titolari di sale giochi e scommesse l’adozione entro sei mesi del provvedimento di chiusura, mentre ai titolari degli esercizi che ospitano slot il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza”. La normativa riferita alla sale è stata modificata nel gennaio dello scorso anno. “Agli esercenti che intendo trasferire l’attività in zone non proibite già una delibera del 2017 concedeva una proroga di sei mesi rispetto al provvedimento di chiusura per consentire la progressiva delocalizzazione delle sale. La delibera di gennaio precisa che ogni Comune può disporre di un’ulteriore proroga di sei mesi rispetto all’adozione del provvedimento di chiusura. Gli esercizi non in regola che già ospitavano le slot non potranno più installare nuovi apparecchi, ma potranno tenere quelli installati sino a scadenza dei relativi contratti. I corner scommesse con la delibera del gennaio 2019 sono rientrati nelle attività soggette a distanziometro. I corner non in regola non possono operare oltre la fine dei contratti in concessione in essere e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili, i Comuni devono aggiornare la mappatura e ai locali viene concesso un periodo congruo a consentire l’ammortamento degli investimenti effettuati, che non può superare i 10 anni dall’aggiornamento della mappatura. lp/AGIMEG