Tra gli obiettivi del provvedimento sul COVID-19 che finirà al tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri anche il sostegno al reddito delle famiglie e delle imprese. “Per la durata di [6] mesi dall’adozione del presente decreto legge dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono derogate, in deroga come di seguito indicato, talune previsioni del DM 6 marzo 2017, del DM 14 novembre 2017 e delle alle vigenti disposizioni operative del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure: (…) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti verso imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il [60] per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia [individuati con ….], la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del [50] per cento, ulteriormente incrementabile del [20] per cento in caso di intervento di ulteriori garanti; le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa”, si legge nel testo della bozza. “In relazione all’emergenza epidemiologica, si propongono ulteriori interventi del Fondo di garanzia PMI (integrativi della previsione dell’articolo 25 del decreto-legge n. 9/2020), che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo (comma 1), non più circoscritta alle sole “zone rosse”, ma improntata in un’ottica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese. In particolare, si prevede al comma 1, per un arco di tempo limitato: – la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo, pertanto, l’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo, ove previste. Dette commissioni vengono, infatti, tradizionalmente ribaltate dal soggetto finanziatore sul beneficiario. La loro eliminazione, pertanto, si traduce in un minor costo del credito per l’impresa; – l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 15% del debito residuo. La misura (fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio), consentirebbe di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute comunque affidabili dal sistema bancario; – l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza coronavirus; – eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate (che, com’è noto, comportano oneri di gestione per l’erario, senza alcun vantaggio per l’impresa); – la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari; – la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia; – possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento”, aggiunge. “Alla luce della predetta riforma del 2010, il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), per come riformato e vigente, prevede: – all’articolo 113, un Organismo preposto alla tenuta dell’elenco riservato agli operatori che, in deroga all’articolo 106, comma 1, esercitano l’attività di microcredito. Per consentire la costituzione di taleOrganismo, al momento, si è in attesa della iscrizione di un numero di operatori sufficiente (nelle more l’elenco è tenuto dalla Banca d’Italia); – all’articolo 112 bis, un Organismo preposto alla tenuta dell’elenco dei confidi – enti mutualistici che facilitano i rapporti di credito delle Piccole e Medie Imprese fornendogli garanzie a fronte dei finanziamenti bancari – con volume di attività minore di euro 150 milioni. Tale Organismo, disciplinato dal Decreto del Ministero della Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 n. 53, è stato costituito il 18 luglio 2019. Esso è tenuto a operare in ossequio allo statuto e al relativo regolamento approvati con D.M. 30 Agosto 2019; – all’art. 128 undecies, un Organismo preposto alla tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che è stato il primo ad essere costituito e opera regolarmente da diversi anni”. Diverse le misure previste anche per i lavoratori: “Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”, continua. Prevista inoltre, “la concessione, a seguito della sospensione delle attività lavorative conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di quei lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli (OTD) non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali”. Nel testo anche congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19. “Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, dovuto a COVID-19, è equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. 2.Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6. 3.Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 2 da parte dell’operatore di sanità pubblica. 4.In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante uno specifico stanziamento creato in apposito Fondo ……..presso il MEF. 5.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. La variazione normativa proposta prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in conseguenza del Covid-2019, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato. In deroga alle disposizioni vigenti, la norma dispone che gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele previste dalla proposta normativa siano posti a carico dello Stato. La presente relazione tecnica valuta gli oneri derivanti dall’attuazione della modifica normativa in esame considerando, a normativa vigente, i soggetti interessati non percettori di indennità di malattia in quanto sani”, conclude. cdn/AGIMEG