Dossier verifica quantificazioni, Decreto Fiscale: “Da sanzioni Lotteria scontrini previste maggiori entrate, ma necessarie valutazioni del Governo”

Gli articoli 19 e 20 del Decreto Fiscale si riferiscono all’esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini e sanzioni. “Normativa previgente. Il comma 540 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”. E’ quanto sottolineato nel Dossier sulla verifica delle quantificazioni al Decreto Fiscale. “Le norme – aggiunge ancora – dispongono che i premi attribuiti della lotteria degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Si stabilisce, inoltre, che, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie relative alla cd. lotteria degli scontrini, di cui al comma 540 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, riservate ai soggetti che effettuino transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo di cui all’articolo 18 del DL n. 119 del 2018 è incrementato di euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2020 (articolo 19). Si dispone inoltre che, qualora l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dal citato comma 540, lo stesso sia punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997 relativo al concorso di violazione e continuazione. Si stabilisce altresì che nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui al comma 540 la sanzione non si applichi agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali (articolo 20)”, prosegue il Dossier. “Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica”.

“La relazione tecnica – prosegue il Dossier – afferma, con riferimento all’articolo 19, che per l’attuazione della disposizione viene previsto un onere annuo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, di cui 45 milioni destinato ai premi sia verso i consumatori finali che verso g1i operatori IVA che effettuano la cessione di beni ovvero la prestazione di servizio e 5 milioni per le spese di gestione amministrativa e di comunicazione. Con riferimento all’articolo 20, la RT afferma che è plausibile ipotizzare che la norma in esame, anche solo indirettamente, rechi un effetto di aumento di gettito quantificabile a regime in 4,5 milioni di euro circa. La RT ritiene infatti che l’introduzione della sanzione per gli esercenti che rifiutino il codice fiscale del cliente, o che non trasmettano all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dell’articolo l, comma 540, della legge n. 232 del 2016, determini un aumento di gettito IVA dovuto ad un effetto di deterrenza. Tale effetto positivo va ad aggiungersi a quello già stimato in relazione all’introduzione dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi cli cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Il procedimento di stima è così illustrato dalla RT. L’ammontare IVA associato alle “cessioni B2C” (Business to Consumer) da parte di soggetti con volume d’affari inferiore a 5 milioni, con l’esclusione di esercenti di arti e professioni, è pari a circa 35 miliardi di euro. Applicando un tasso di incremento minimo (legato a un mutamento di comportamento indotto dalla disposizione) ipotizzato nello 0,01 per cento di tale ammontare, si ottiene un aumento di gettito IVA di 3,5 milioni di euro dal 2020. A questo va aggiunto un recupero di gettito di imposte dirette, stimato pari a 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata. In termini di cassa, applicando il meccanismo saldo/acconto (75 per cento in acconto), il recupero di gettito è così quantificabile:

2020        2021              2022
IVA         3,5          3,5                 3,5
IIDD          0          1,75                1
TOTALE    3,5          5,25              4,5

Con riferimento al comma 2 che prevede che, nel primo semestre di applicazione, la sanzione non sia applicata nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente all’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali, la RT afferma che, dal momento che a partire dal 1° gennaio 2020 tutti gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro hanno l’obbligo di dotarsi di misuratori fiscali che trasmettano elettronicamente i corrispettivi, la proroga in oggetto si riferisce ai soggetti con volume d’affari inferiore a tale soglia. Considerato che il gettito IVA ascrivibile a tali soggetti rappresenta il 45 per cento dell’IVA dovuta dai contribuenti con volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro, la perdita di gettito indotta dalla proroga, rispetto alla previsione di cui al comma 1, è pari a 0,78 milioni, ovvero il 45 per cento del 50 per cento di 3,5 milioni. Di conseguenza si stima una riduzione delle IIDD pari a 0,22 milioni nel 2021”, aggiunge il dossier. “In termini finanziari, l’effetto riduttivo del comma 2 è il seguente:

2020            2021          2022
IVA         -0,78             0               0
IIDD        0                 -0,22          0
TOTALE   -0,78            -0,22          0

Pertanto l’effetto complessivo dell’art. 20 è il seguente:

2020        2021           2022
IVA        2,72         3,5             3,5
IIDD         0          1,53            1
TOTALE     2,72       5,03          4,5

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione, nell’ambito della disciplina relativa alla cd. “lotteria degli scontrini”, introduce una sanzione nel caso in cui l’esercente, al momento dell’acquisto, rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della cessione secondo quanto previsto dal comma 540 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016. In relazione a tale previsione la RT stima un effetto di maggiore entrata. Si ricorda che alle disposizioni originarie, relative all’introduzione della medesima lotteria non erano stati ascritti effetti sui saldi. Andrebbero quindi acquisite le valutazioni del Governo riguardo alla prudenzialità della stima operata dalla RT, tenendo conto anche che la misura introdotta, così come affermato dalla stessa relazione tecnica, incide solo in via indiretta sul gettito in virtù di un effetto di deterrenza sui comportamenti dei contribuenti. Andrebbero infine esplicitati i dati e la procedura di calcolo sottostanti la scelta del parametro relativo al recupero di imposte dirette pari a 0,289 per ogni euro di IVA recuperato”, conclude. cdn/AGIMEG